Finalmente arriva l’IVA per cassa per le imprese ecco come optare per questo regime IVA
Per scegliere il regime dell’IVA per cassa non è necessaria alcuna comunicazione preventiva.
La scelta dell’IVA per cassa va poi comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.
Chi invece intende avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, deve comunicare la scelta con la dichiarazione di inizio attività.
In genere l’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata; in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, ha effetto dalla data di inizio dell’attività. Limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, da comunicare con la dichiarazione IVA per il 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa per almeno un triennio, salvo nel caso di superamento della soglia dei € 2 milioni di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.
Trascorsoil triennio, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno che non sia effettuata la revoca, con le stesse modalità previste per l’opzione (comportamento concludente e comunicazione nella dichiarazione annuale IVA presentata successivamente). Per coloro che hanno esercitato l’opzione a partire dal 1°dicembre 2012, il triennio scade il 31 dicembre 2014 (in pratica, il mese dicembre 2012 è considerato come un anno).
In definitiva, la revoca è possibile solo dopo il triennio iniziale (o in uno degli anni successivi al triennio).
Il cedente/prestatore che ha optato per il regime IVA per cassa deve evidenziare la volontà di differire l’esigibilità dell’IVA mediante la seguente annotazione in fattura: «operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32 bis DL 83/2012». L’omessa indicazione non determina tuttavia conseguenze sostanziali ai fini dell’applicazione del regime, ma costituisce solo una violazione formale