Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/11/2024
*********** Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio denominativo
********* (Treviso)
ITALIA
In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute
all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica
dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:
Classe 33
Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare
bevande; vini parzialmente dealcolizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il
consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un
professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bevo in segno di
festa o onore di qualcuno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
(informazioni
estratte
https://dle.rae.es/brindar,
da
RAE in data 11/06/2024 all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?
search=brindare%2F, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar –
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5 —
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno
slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di
augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si
può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare
persone, eventi, accadimenti e successi.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’Ufficio fa presente che l’irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso
documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la
natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,
concessa in pari data dall’Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie
osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:
- La parola “BRINDO” deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il
concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una
qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette
un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia
o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che
sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo
perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo
significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche,
sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti. - L’Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in
quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati
nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di
buona amministrazione.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
Pagina 3 di 5
all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25). - L’Ufficio ha sollevato un’obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di
carattere distintivo. L’Ufficio sottolinea che l’obiezione non è stata sollevata ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente
da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.
Invece, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che
non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la
medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BRINDO” e non vede altro che
un’informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,
indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri
vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare
persone, eventi, accadimenti e successi.
Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il
termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico
di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti
ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.
«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
Pagina 4 di 5
che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 21).
Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non
come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a
contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e
festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come
un’esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del
richiedente. - Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare
i seguenti:
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
Pagina 5 di 5
della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel
segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.
Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019032634 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.