Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Nel nostro caso il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie. E i prodotti di cui si chiede tutela non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2024
************
Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
*************** (RE)
ITALIA
In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie.
• Il significato sopra indicato del termine «Latte», contenuto nel marchio, è stato
supportato dal seguente riferimento dall’enciclopedia Treccani (informazione estratta
in data 26/08/2024):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
https://www.treccani.it/vocabolario/latte/
Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
utilizzo in relazione a dolci a base di succedanei del latte nella Classe 29, poiché
trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione
contengono latte, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia
ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione.
• Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II.
Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III.
Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV.
Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019053669 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29
Classe 30
Farciture a base di frutta per dolci e torte; dolci a base di latte; guarnizioni
montate a base di prodotti derivati dal latte; decorazioni/ guarnizioni di frutta
secca per dolci.
Pasta con farciture; farciture a base di cioccolato per torte; farciture a base di
crema pasticcera per torte; glasse e ripieni dolci; preparati per crema
pasticcera; miscele per glasse; sciroppi per guarnizioni (topping); prodotti
alimentari semilavorati per dolci e dessert, ossia paste, polveri ed aromi;
prodotti
per
la
preparazione
di
dolci
e
dessert.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
Pagina 3 di 3
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.