Il segno in esame è “Casagarage” per servizi di architettura e vendita di oggetti in classe 20. Per l’esaminatore il segno è descrittivo per cui non registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/07/2024
************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
CASAGARAGE
Marchio denominativo
************ Pistoia
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 20
Classe 42
Accessori per mobili, non di metallo; specchi; cornici; tavoli; poltrone.
Servizi di architettura; servizi di design; servizi di progettazione di interni di
edifici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti della classe 20 per i quali è sollevata la presente obiezione, ad esempio accessori
per mobili, non di metallo; tavoli, sono progettati specificamente, o destinati, ecc., a un
edificio ad uso abitativo a uno o più piani, suddiviso in vani, e/o un locale per il ricovero di
autoveicoli, per esempio, per l’arredo di tali locali.
Similmente, i servizi della classe 42, ad esempio servizi di design; servizi di progettazione di
interni di edifici, possono essere pensati per, o destinati, ecc., a un edificio ad uso abitati
e/o un locale per il ricovero di autoveicoli, per esempio perché sono servizi dedicati al
disegno di interni o di elementi per l’arredo di tali spazi.
Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018996980 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.