Il segno “La Gazzetta dell’imprenditore” verrebbe intesa dal pubblico di riferimento come una rivista i cui principali lettori sono gli imprenditori per cui si tratterebbe di un marchio descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/03/2024
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I-67100 L’Aquila
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018913351
Marchio figurativo
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L’Aquila
ITALIA
In data 27/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16
Classe 41
Giornali; Supplementi di riviste per giornali.
Servizi di editoria; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e
giornali;
Pubblicazione online di giornali elettronici; Pubblicazione
multimediale di giornali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione si rivolgono ad uno
specifico pubblico, quello degli imprenditori che avrà un grado di attenzione medio. Il
consumatore di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Il
giornale dell’imprenditore.
Il suddetto significato dei termini «La Gazzetta dell’Imprenditore», contenuto nel
marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/gazzetta2/
https://www.treccani.it/vocabolario/impreditore/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che il pubblico di riferimento dei giornali e dei supplementi di giornali della classe 16
è costituito da imprenditori e che i servizi editoriali della classe 41 riguardano giornali
e riviste che hanno come pubblico di riferimento gli imprenditori.
Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati il segno descrive la specie, il
consumatore di riferimento, oggetto dei prodotti e servizi e la destinazione dei
prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo
2
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018913351 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.