Il segno contiene il termine Caffè e per un marchio depositato in classe 30 relativa al prodotto caffè e succedanei è descrittivo per cui non registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/05/2023
********************** Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************************
I. Sintesi dei fatti
In data 23/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del
caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare
come caffè]; Infusi non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè;
Succedanei del tè; Bustine di tè; Tisane (infusi); Bevande contenenti
cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao; Succedanei del cacao.
- Il segno contiene l’elemento ‘caffè’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana (e
presumibilmente dell’intera Unione europea, vista la notorietà del caffè italiano in tutto il
mondo come prodotto d’eccellenza), attribuirebbe a tale elemento il significato seguente:
semi della pianta del caffè/bevanda aromatica di colore scuro che si ricava da tali semi
tostati e macinati. - Il significato sopra indicato del termine «CAFFÈ», contenuto nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario: https://dizionario.internazionale.it/parola/caffe. - La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
relazione a ‘Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè;
Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare come caffè]; Infusi
non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè; Succedanei del tè; Bustine di tè;
Tisane (infusi); Bevande contenenti cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao;
Succedanei del cacao’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i
prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono o contengono determinati semi o una
speciale bevanda, nel senso di cui sopra, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali
caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento
sia ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) RMUE e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018777729 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30 Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del
caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare
come caffè]; Infusi non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè;
Succedanei del tè; Bustine di tè; Tisane (infusi); Bevande contenenti
cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao; Succedanei del cacao.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 7 Schiumatori elettrici per caffè; Macinini per il caffè elettrici; Macchine per
l’estrazione del caffè; Macchine ed apparecchi per la lavorazione e la
preparazione di cibi e bevande; Macchine per la produzione di bevande;
Pompe [macchine] per l’industria delle bevande; Macchinari elettromeccanici
per la preparazione di alimenti e bevande; Distributori automatici [macchine];
Distributori automatici (A moneta -).
Classe 9 Dosatori per il caffè; Densitometri per caffè; Meccanismi funzionanti a moneta
per distributori automatici.
Classe 11 Caffettiere elettriche; Macchine elettriche per caffè; Macchine per caffè
espresso; Capsule di caffè ricaricabili; Capsule per caffè, vuote, per macchine
da caffè elettriche; Macchine da caffè elettriche per uso domestico;
Apparecchi per tostare il caffè; Filtri elettrici per il caffè; Impianti automatici
per fare il caffè; Apparecchi di riscaldamento e raffreddamento per
l’erogazione di bevande calde e fredde; Distributori di bevande refrigerate.
Classe 21 Servizi da tavola; Vasellame; Servizi da caffè; Agitatori per caffè; Caffettiere
non elettriche; Macchine da caffè non elettriche; Cucchiaini dosatori da caffè;
Macinini per il caffè (Manuali -); Schiumatori non elettrici per caffè; Filtri per il
caffè non elettrici; Contenitori sotto vuoto per chicchi di caffè.
Classe 30 Caffè; Caffè freddo; Caffè decaffeinato; Caffè solubile; Caffè aromatizzato;
Caffè liofilizzato; Caffè verde; Caffè macinato; Aromi al caffè; Bustine di caffè;
Concentrati al caffè; Estratti di caffè; Caffè in chicchi; Caffè al cioccolato;
Caffè in infusione; Miscele di caffè; Caffè e latte; Essenze di caffè; Capsule di
caffè ripiene; Bevande preparate al caffè; Ripieni a base di caffè; Bevande
ghiacciate a base di caffè; Scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè;
Caffè pronto e bevande a base di caffè; Filtri sotto forma di sacchetti di carta
contenenti caffè; Cioccolato; Cioccolatini; Zucchero; Succedanei dello
zucchero; Dolcificanti naturali; Miele; Biscotti; Pasticceria; Gelato.
Classe 32 Bevande analcoliche; Bevande analcoliche aromatizzate al caffè; Bevande
energetiche contenenti caffeina; Bevande analcoliche aromatizzate al tè.
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori a base di caffè; Bevanda alcolica
a base di caffè; Bevanda alcolica a base di tè.
Classe 35 Pubblicità; Servizi pubblicitari e di marketing online; Distribuzione di materiale
pubblicitario; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web;
Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Servizi di
vendita all’ingrosso in relazione a macchine per il caffè; Servizi di vendita al
dettaglio in relazione a macchine per il caffè; Servizi di vendita all’ingrosso in
relazione al caffè; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a caffè; Servizi di
vendita all’ingrosso in relazione a bevande; Servizi di vendita al dettaglio
relazione a bevande; Servizi di vendita all’ingrosso in relazione a prodotti
alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti alimentari;
Noleggio di distributori automatici; assistenza aziendale in materia di
costituzione di franchising; servizi di consulenza (affari -) relativi all’apertura di
attività in franchising; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di
caffè, bevande e prodotti alimentari.
Classe 37 Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per la lavorazione di
alimenti o bevande; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione o
manutenzione di macchinari e apparecchiature per la lavorazione di alimenti o
bevande.
Classe 43 Servizi di caffetteria; Servizi di bar; Bistrot; Pub [bar]; Leasing di macchine per
il caffè; Servizi di fornitura di caffè per uffici [fornitura di bevande]; Noleggio
d’attrezzature da bar; Fornitura di informazioni relative a servizi offerti da bar;
Servizi di ristoranti; Servizi di fornitura di bevande.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.