“Touch Learning” tradotto è “apprendimento tramite il tatto” e il consumatore finale lo percepirebbe come tale per cui descrittivo per un marchio che vuole rappresentare formazione e didattica digitale.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/06/2023
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Fascicolo nº: *********
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***********
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 41 Formazione didattica; Formazione; Formazione aziendale; Formazione per
insegnanti; Formazione e istruzione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
Apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile.
− Il suddetto significato dei termini «Touch Learning», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 21/12/2022 agli
indirizzi seguenti:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/learning
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i servizi di formazione, per i quali si richiede una protezione in classe 41, hanno
come finalità l’apprendimento tramite l’utilizzo della didattica digitale, o meglio hanno
come scopo l’apprendimento tramite il tatto, o tramite la tecnologia tattile. Pertanto,
nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati costituiti dalla scritta in caratteri
tipografici standard con il termine “Touch” in rosso e il termine “Learning” in nero,
entrambi i termini inseriti in una figura rettangolare con bordatura in rosso ad angoli
arrotondati, alla cui base è inserita l’icona del “click”, che sta a sottolineare il metodo
d’apprendimento con tecnologia tattile, il consumatore di riferimento percepirebbe il
segno come indicativo di informazioni sulla specie e sulla destinazione dei servizi.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l’11/01/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.
− Il marchio “Touchlearning” ha esattamente lo scopo di trasferire il concetto di
apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile. Il servizio di formazione
rivolta all’utente finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il
Monitor Touch, strumento/prodotto internazionale, in notevole diffusione negli ultimi
anni.
In particolare, il prodotto/servizio Touchlearning, si identifica perfettamente verso il
consumatore/utente finale in una logica di apprendimento innovativa. Tale modalità di
apprendimento, può essere etichettata apprendimento “tramite tecnologia tattile”.
− Il consumatore finale, pertanto, si caratterizza e si distingue per oggetto
dell’apprendimento, nei due diversi livelli e punti di osservazione:
i.Apprendimento “tramite tecnologia tattile”
ii.Apprendimento “della tecnologia tattile”, un nuovo modo di fare didattica
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III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34)
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Nelle sue osservazioni, il richiedente afferma che il marchio «Touchlearning» ha
esattamente lo scopo di trasferire il concetto di apprendimento tramite il tatto, o tramite
tecnologia tattile. Il richiedente, inoltre, specifica che il servizio di formazione rivolto all’utente
finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il Monitor Touch, strumento
in notevole diffusione negli ultimi anni. Tale modalità di apprendimento, può essere
etichettata apprendimento per l’appunto «tramite tecnologia tattile».
Sulla base delle affermazioni del richiedente, che confermano la percezione del
consumatore di riferimento determinata nella lettera d’obiezioni, l’Ufficio considera dunque il
segno «Touchlearning» descrittivo delle caratteristiche essenziali dei servizi di formazione
rivendicati in classe 41, risultanti in un tipo d’apprendimento tramite l’utilizzo della didattica
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digitale, o meglio tramite il tatto, o la tecnologia tattile.
Alla luce dell’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una
qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano
commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012,
T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018797106 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.