PRIME UVE NERE ad avviso dell’esaminatore è un segno che elogia i primi grappoli di uva raccolti come se fossero di migliore qualità in assoluto.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:***************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************************+
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua italiana, che attribuirebbe a tali elementi
il significato seguente: infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre
(ad esempio perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio
ecc.. - Il significato sopra indicato dei termini «PRIME UVE NERE», contenuti nel marchio, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/primo/ ,
https://www.treccani.it/vocabolario/uva/ e https://www.treccani.it/vocabolario/nero1/ . - La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
relazione a ‘Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; Bevande alcoliche distillate a
base di cereali’ nella classe 33, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i
quali è sollevata un’obiezione sono a base di o contengono come ingrediente principale
delle infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio
perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc., mentre
tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche, essendo a base di canna da
zucchero o di cereali. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di
riferimento sia ingannato in merito alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812709 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
base di cereali.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 33 Acquaviti; amari [liquori]; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche
contenenti frutta; bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; essenze
alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; liquori; vini.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.