Il marchio CALAGRIA evocherebbe le indicazioni geografiche protette «Clementine di Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/09/2022
caterina vulcano
via nazionale 217
I-87060 crosia
ITALIA
Fascicolo nº: 018666064
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: caterina vulcano
via nazionale 217
I-87060 crosia
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa
è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
L’Ufficio ha ritenuto che il marchio evoca le indicazioni geografiche protette «Clementine di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria». Poiché i prodotti
descritti dalla domanda in oggetto comprendono, tra l’altro, clementine, olii e cipolle che non
hanno l’origine indicata dalle indicazioni geografiche evocate dal marchio per il quale si
richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere parzialmente rigettato a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018666064 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Marmellate di frutta; Ortaggi in conserva; Conserve
di frutta; Ortaggi preparati; Olio extravergine di oliva; Oli aromatizzati.
Classe 31 Frutta e ortaggi freschi.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 29 Olive conservate; Olive trasformate.
Classe 30 Farina [farine alimentari]; Pasta alimentare; Pane e panini.
Classe 35 Servizi pubblicitari e di marketing online; Servizi pubblicitari, promozionali e di
marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di
pubblicità e promozione delle vendite; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti
alimentari; Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e
della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; Commercializzazione di
prodotti e servizi per conto terzi; Promozione di prodotti e servizi per conto
terzi tramite internet; Preparazione di transazioni commerciali, per conto terzi,
tramite negozi online.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione.