TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

L’Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/08/2022
BUGNION S.P.A.
Via Vellani Marchi, 20
I-41124 Modena (MO)
ITALIA
Fascicolo nº: 018631414
Vostro riferimento: E1.C0006.22.EM.6/DP
Marchio: TRIBIOTIC
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: CHEMI – VIT S.r.l.
Via Don Milani 5/C
I-42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 10/02/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contestati nelle classi 5 e 31 sono mangimi, integratori alimentari e dietetici nonché altri preparati per animali, composti da tre tipologie di organismi viventi, eventualmente utili a sostenere le loro difese immunitarie. Pertanto, il segno descrive la specie dei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto alcuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018631414 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 5 Preparati farmaceutici per animali; Vitamine per animali; Additivi
medicati per alimenti per animali; Additivi medicati per mangimi per
animali; Integratori vitaminici per animali; Integratori medicati per
alimenti per animali; Prodotti nutraceutici per animali; Integratori
alimentari per animali; Mangimi medicati per animali; Integratori
antibiotici per gli alimenti per animali.
Classe 31 Alimenti per animali per lo svezzamento di animali; Mangimi per
animali; Mangimi a base di farinacei; Bevande per animali; Pasti per
animali; Biscotti per animali; Farine per animali; Preparati per mangimi
per animali; Mangimi bilanciati per animali; Mangimi sintetici per
animali; Pastoni [alimenti per animali]; Alimenti contenenti fosfati per
animali; Lievito per foraggio per animali; Alimenti per animali marini;
Alimenti per animali domestici; Miscele di mangimi per animali.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 5 Repellenti per animali; Collari antipulci e antizecche per animali; Collari antiparassitari per animali; Prodotti repellenti per animali; Shampoo insetticida, polveri insetticida, balsami insetticida e saponi insetticida per animali; Trattamento per la pelle [medicato] per animali; Prodotti [medicato] per lavare gli animali; Mutande igieniche per animali;
Pannolini per animali domestici; Collutori medicanti e antisettici per
animali; Polveri antipulci e antizecche, shampoo antipulci e antizecche,
balsamo antipulci e antizecche e saponi antipulci e antizecche per
animali.
Classe 31 Algarobilla [alimenti per animali]; Lettiere per animali, in particolare per gatti; Prodotti agricoli conservati per mangimi per animali; Sabbia per toelette per animali da compagnia; Materiali per cucce per animali.
Roberto D’ERME
Esaminatore