SEQUESTRO CONSERVATIVO
art. 144 bis Codice Proprietà Industriale
1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’ articolo 671 del codice di procedura civile , il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!(1) Articolo inserito dall’articolo 20 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016