Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Tribunale di Reggio Emilia 25 marzo 2013

In questa vicenda la procedura è stata intrapresa da una banca creditrice in forza di un di mutuo ipotecario fondiario. Il debitore aveva istituito un trust regolato dalla Trusts (Jersey) Law e gli immobili ipotecati erano stati conferiti nel trust-fund.
La banca ha proceduto a richiedere il pignoramento dei predetti beni immobili nei confronti del Trust per il “diritto di piena proprietà” in persona del trustee.
La trascrizione dell’atto di pignoramento è avvenuta nei confronti del Trust.
Nell’istanza di vendita la creditrice procedente ha precisato che la procedura esecutiva è stata promossa nei confronti del Trust in persona del trustee, signor Tizio quale “terzo proprietario”.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che il Trust, contro cui la banca aveva fatto il pignoramento, non è un ente autonomo a sé stante e non è provvisto di soggettività giuridica. Il Trust secondo il Tribunale deve invece essere inteso semplicemente come un rapporto tra soggetti, che non diventa un soggetto giuridico e contro il quale quindi non può essere effettuato un pignoramento e una vendita all’asta.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato quindi la prevalente giurisprudenza che ritiene che il trust non è un soggetto e che occorre, piuttosto, rivolgersi direttamente al trustee (persona fisica) per il fondo in trust e contro di lui procedere al pignoramento.
Il processo esecutivo è stato quindi dichiarato improseguibile ed il Tribunale ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare contro il Trust.

CR