Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023
*************************
****************
*****************
*************
Fascicolo nº: ******************+
Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
Marchio: GLASSCORD
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************
********************
***********
***************
I. Sintesi dei fatti
In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
inquinamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
• Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
• Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
data 09/12/2022.
https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Michele M. BENEDETTI – ALOISI