Marchio composto da singole lettere – indicazioni Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà intellettuale

Nella sentenza del 09.09.2010, C-265/09 P, la Corte di Giustizia stabilisce che, nel caso di marchi costituiti da singole lettere rappresentate in caratteri che non hanno particolari caratterizzazioni grafiche, c’è bisogno di valutare se il segno sia in grado di distinguere i diversi prodotti e servizi.

Se la condizione per la registrazione di un marchio composto da una singola lettera è che sia idoneo a distinguere i prodotti e i servizi di una impresa da quelli delle altre imprese del settore, ciò probabilmente vuol dire che la singola lettera non debba evocare nel pubblico di riferimento un legame con ciò che commercializzano le altre imprese del settore. Ad esempio la lettera “C” non potrà essere originale per un prodotto commercializzato da un’azienda che vende succhi di frutta in quanto rimanderebbe alla vitamina C per cui in questo caso la singola lettera non sarà registrabile come marchio.