DURATA DELLA PROTEZIONE
art. 109 Codice Proprietà Industriale
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016