CORREZIONI ED INTEGRAZIONI
art. 61 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all’opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
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Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016