AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Ad avviso dell’esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/09/2022
BUGNION S.P.A.
Via Sallustiana, 15
I-00187 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018627025
Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1
Marchio: AtelierRoma
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali
e delle imprese di Roma, Frosinone,
Rieti, Viterbo, Latina
Via Andrea Noale 206
I-00155 ROMA
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 31/01/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata
costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite
il link accluso.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
Servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione:
Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
Motivazione dell’obiezione:
• Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti
significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
situato nella capitale della Repubblica Italiana.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio,
pubblicità e marketing, servizi relativi all’esposizione, alle mostre, a fiere, etc.,
sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a
Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere
piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo
in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio)
sia come provenienza geografica (Roma).
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
• Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Prove a supporto dell’obiezione:
• il significato dei termini “ATELIER” e “ROMA”, contenuti nel marchio, è
supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che
seguono (estratti in data 31/01/2022):
(ATELIER)
https://www.treccani.it/vocabolario/atelier
(ROMA)
https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/
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II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall’Ufficio, il
richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come
segue:

  1. Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo
    grado di ‘connotazione’ e quindi distintività.
  2. Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non
    c’è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a
    Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali
    fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate,
    manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici,
    fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing),
    escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della
    spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente
    selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto
    costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del
    territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all’attività di
    sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell’alta moda, ecc.
    del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma.
    L’idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo
    posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di
    accoglienza, rilanciando l’immagine della città attraverso l’ideazione di un
    prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la
    ristorazione di qualità, il tessile e l’alta moda nonché i luoghi dell’arte e della
    cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di ‘atelier’ e di studio
    di progettazione di alto livello.
    Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia
    manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in
    settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda),
    capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario.
    L’unione delle parole “Atelier” e Roma”, non ha dunque un valore descrittivo
    dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato
    né riferito a “…luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
    Repubblica Italiana…uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
    situato nella capitale della Repubblica Italiana” ma solo intende richiamarsi
    all’artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da
    sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e
    rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al
    valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell’iniziativa.
  3. L’Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la
    descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:
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    marchio dell’UE concesso nel 2021 , in favore di
    Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.
    • il marchio dell’UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla
    Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
    motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali:
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
    commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la
    destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del
    prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
    Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i
    motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione.
    In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev’essere valutata
    con riferimento ai consumatori di lingua italiana.
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o
    indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di
    interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
    caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano
    essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
    segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione
    come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli
    che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
    designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
    essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003,
    T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che
    esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o
    servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
    immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o
    di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
    § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
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    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
    quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
    acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
    oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
    EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per
    la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,
    Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere
    valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la
    registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico
    pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    In merito alle osservazioni del richiedente:
  4. Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un
    certo grado di distintività. L’Ufficio non concorda con questa osservazione.
    Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno
    , sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente
    leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio
    nel suo insieme.
    In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’incidenza degli
    elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la
    giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino,
    nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto
    rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare
    se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e
    avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla
    mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in
    grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30).
    I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva
    presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile
    (grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio
    richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di
    considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o
    abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del
    pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine
    commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente,
    la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede
    elementi di particolare originalità e distintività.
  5. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo
    nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento
    ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l’esame di un
    marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del
    richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
    all’articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato
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    dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno
    informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o
    da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che
    probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini
    dell’esame del segno effettuato dall’Ufficio, non si può considerare
    l’intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il
    marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso
    del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano
    dallo scopo dell’analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno.
    Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né
    attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante
    poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni
    e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano
    effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini
    descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È
    sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e
    indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere
    escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa
    designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
    dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a
    rilanciare l’immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di “atelier”.
    L’Ufficio non con concorda con questa osservazione. Come spiegato nella
    notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovverosia
    “ATELIER” e “ROMA”. Il significato veicolato da questi due termini sarà
    facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come ‘Un luogo di lavoro
    di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure
    laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica
    Italiana’.
    L’espressione “ATELIER ROMA” contenuta nel segno è grammaticamente
    corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è
    garantita dall’alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient’altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, ‘ATELIER’ è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e ‘ROMA’ è la capitale d’Italia e quindi conosciuta da tutti.
    L’espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in
    maniera intuitiva. La combinazione dei termini “ATELIER ROMA” non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l’espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del
    richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio
    ‘esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli,
    organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.’ non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi
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    in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse
    progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.
    Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun
    ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).
    Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di
    registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio.
    Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un
    determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un’indicazione
    descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco
    dell’espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
    distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
    sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
    dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
  6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni
    […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello
    di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno
    come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla
    base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della
    precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
    § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del
    principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio
    di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
    commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
    EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con
    l’attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini
    contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i
    rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica
    che la versione denominativa del segno ‘VENICE SUSTAINABLE’ è stata
    rifiutata per mancanza di capacità distintiva.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
    dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18
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    627 025 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
    Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
    Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
    commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
    spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
    Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
    di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
    manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
    Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 35 Gestione commerciale.
    Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
    decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
    motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
    soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
    Judit CSENKE
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TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

L’Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/08/2022
BUGNION S.P.A.
Via Vellani Marchi, 20
I-41124 Modena (MO)
ITALIA
Fascicolo nº: 018631414
Vostro riferimento: E1.C0006.22.EM.6/DP
Marchio: TRIBIOTIC
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: CHEMI – VIT S.r.l.
Via Don Milani 5/C
I-42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 10/02/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contestati nelle classi 5 e 31 sono mangimi, integratori alimentari e dietetici nonché altri preparati per animali, composti da tre tipologie di organismi viventi, eventualmente utili a sostenere le loro difese immunitarie. Pertanto, il segno descrive la specie dei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto alcuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018631414 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 5 Preparati farmaceutici per animali; Vitamine per animali; Additivi
medicati per alimenti per animali; Additivi medicati per mangimi per
animali; Integratori vitaminici per animali; Integratori medicati per
alimenti per animali; Prodotti nutraceutici per animali; Integratori
alimentari per animali; Mangimi medicati per animali; Integratori
antibiotici per gli alimenti per animali.
Classe 31 Alimenti per animali per lo svezzamento di animali; Mangimi per
animali; Mangimi a base di farinacei; Bevande per animali; Pasti per
animali; Biscotti per animali; Farine per animali; Preparati per mangimi
per animali; Mangimi bilanciati per animali; Mangimi sintetici per
animali; Pastoni [alimenti per animali]; Alimenti contenenti fosfati per
animali; Lievito per foraggio per animali; Alimenti per animali marini;
Alimenti per animali domestici; Miscele di mangimi per animali.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 5 Repellenti per animali; Collari antipulci e antizecche per animali; Collari antiparassitari per animali; Prodotti repellenti per animali; Shampoo insetticida, polveri insetticida, balsami insetticida e saponi insetticida per animali; Trattamento per la pelle [medicato] per animali; Prodotti [medicato] per lavare gli animali; Mutande igieniche per animali;
Pannolini per animali domestici; Collutori medicanti e antisettici per
animali; Polveri antipulci e antizecche, shampoo antipulci e antizecche,
balsamo antipulci e antizecche e saponi antipulci e antizecche per
animali.
Classe 31 Algarobilla [alimenti per animali]; Lettiere per animali, in particolare per gatti; Prodotti agricoli conservati per mangimi per animali; Sabbia per toelette per animali da compagnia; Materiali per cucce per animali.
Roberto D’ERME
Esaminatore




ACTIVEPILATES – Marchio denominativo parzialmente respinto – Alicante 03-08-2022

Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi quali abbigliamento, accessori e devices. L’Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese avrebbe potuto travisare in parte il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature. Perciò, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/08/2022
Laura Zana
Via Umbria 21/A
I-20068 Peschiera Borromeo (MI)
ITALIA
Fascicolo nº: 018666136
Vostro riferimento: M0066/AP
Marchio: ACTIVEPILATES
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Annalisa Pezzuolo
Piazza Napoli 7
I-20146 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 25/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che: i prodotti elencati in Classe 9 sono video, pubblicazioni elettroniche scaricabili, software per computer e per dispositivi mobili, inclusi i cellulari, applicazioni scaricabili per dispositivi
mobili, inclusi i cellulari che riguardano o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; gli articoli e le
attrezzature sportive per l’esercizio fisico e il fitness elencati in Classe 28 (macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare, macchine e attrezzature da pilates, tapis roulant, vogatori, biciclette fisse, bilancieri, pesi e manubri da palestra, palle tonificanti per pilates, anelli tonificanti per pilates, ecc.) sono destinati a un sistema di mantenimento della forma
fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; infine, i servizi elencati in Classe 41 relativi a: i) corsi di fitness e pilates, online e non, e servizi di personal trainer; ii) formazione,
educazione e intrattenimento in ambito sportivo; iii) attività culturali, organizzazione di attività sportive e manifestazioni sportive, fiere, conferenze, esposizioni, e concorsi; iv) fornitura d’informazioni, pubblicazione di manuali e altre pubblicazioni (es. blog), scaricabili online e non, e produzione di video sono tutti servizi che hanno come oggetto o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018666136 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 9 Video preregistrati; Trasmissioni video; Pubblicazioni scaricabili;
Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Software; Software scaricabile per
computer; Programmi per computer scaricabili; Applicazioni per computer
software scaricabili; Software ed applicazioni per dispositivi mobili;
Applicazioni per cellulari.
Classe 28 Articoli e attrezzature sportive; Macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare; Macchine e attrezzature da pilates; Tapis roulant per l’esercizio fisico; Vogatori per l’esercizio fisico; Biciclette fisse per
allenamento; Bilancieri (da palestra); Pesi e manubri da palestra; Attrezzi da interno per il fitness; Attrezzi da esterno per il fitness; Palle tonificanti per pilates; Anelli tonificanti per pilates.
Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Attività sportive; Servizi relativi a sport e fitness; Corsi di fitness; Corsi di fitness online; Corsi di pilates; Corsi di pilates online; Servizi di personal trainer [fitness]; Insegnamento di pilates;
Centri di fitness [esercizio ginnico]; Formazione; Formazione in ambito
sportivo; Fornitura di informazioni educative in materia di salute e fitness;
Pubblicazione di manuali in ambito sportivo; Pubblicazione di articoli e blog in ambito sportivo; Fornitura di pubblicazioni on-line non scaricabili in ambito sportivo; Pubblicazioni elettroniche on-line; Attività culturali; Produzione di video in ambito didattico; Produzione di video in ambito sportivo; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di sport e manifestazioni sportive; Servizi di scrittura di blog.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 9 Hardware; Computers; Apparecchi e strumenti scientifici, fotografici, cinematografici, ottici e d’insegnamento; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Orologi intelligenti [smartwatch]; Occhiali; Custodie per occhiali; Cinturini per orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Tute sportive; Top sportivi; Leggings; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da lavoro; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Grembiuli; Costumi da bagno; Parei da bagno; Accappatoi; T-shirts; Felpe; Abiti; Camicie; Cappotti; Cinture [abbigliamento]; Cravatte; Giacche; Gonne; Maglieria; Maglioni; Pantaloni; Calzini; Calze sportive; Sciarpe; Guanti [abbigliamento]; Abbigliamento da notte; Pigiami; Biancheria; Biancheria intima; Cappelleria; Berretti; Bandane [foulards]; Calzature; Scarpe sportive; Sandali; Mascherina per il viso [abbigliamento]; Maschere per dormire; Accessori da portare al collo; Kimono; Cappe; Poncho; Tute [indumenti].
Classe 28 Guanti per sollevamento pesi; Tappetini da palestra; Borse per articoli sportivi; Protezioni per il corpo [articoli sportivi].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Francesco TRAPASSI
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell’Unione europea – 25/03/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336JQv




Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite – marchio descrittivo respinto – Alicante 28-07-2022

Siamo di fronte al marchio “Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite”, marchio di una azienda del settore arredamento. Ad avviso dell’ufficio preposto all’esame del marchio, lo stesso marchio è descrittivo del servizio arredamento e la pietra non evoca ma informa direttamente il consumatore finale del materiale usato per arredare.

Il marchio quindi non supera l’esame ed è rigettato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/072022
GIDIEMME S.R.L.
Via Giardini, 474 Scala M
I-41124 Modena
ITALIA
Fascicolo nº: 018584977
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: COLMEF S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE PONTE D’ASSI
I-06024 GUBBIO (PERUGIA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/01/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/03/2022. Poiché contenevano un
riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 12/05/2022 l’Ufficio ha
invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
rivendicazione. Ha informato altresì che, in assenza di risposta, la rivendicazione si sarebbe
intesa come non pervenuta. Poiché il termine è trascorso senza risposta del richiedente,
l’Ufficio decide esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio, in base
alle uniche osservazioni del richiedente, che possono essere sintetizzate come segue.

L’Ufficio non concorda. Da un lato la dizione ‘PIETRE D’ARREDO’ non evoca, ma informa
direttamente e chiaramente che i prodotti rivendicati sono pietre, e che tali prodotti sono
oggetti d’arredo, d’ornamento. Il fatto che esistano anche altri modi più o meno appropriati
per fare riferimento alle stesse caratteristiche dei prodotti in esame è irrilevante in quanto
l’analisi concerne solo gli elementi verbali presenti nel marchio oggetto di domanda.
Nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di
quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o
dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Sotto altro profilo, l’idea che arredi ed ornamenti possano essere fatti in materiale naturale o
grezzo non è affatto inconsueta. Da sempre l’essere umano raccoglie ciò che trova in natura
per dargli un’applicazione pratica e soddisfare i propri bisogni, ivi incluso quello di utilizzare
pietre di ogni tipo sia allo stato grezzo che naturale o lavorato, per costruire ed abbellire
abitazioni, pavimenti, tetti, ecc. Pertanto, nel vedere il marchio in esame non vi è dubbio che
il consumatore di riferimento rinverrebbe immediatamente questo significato, percependolo
dunque come descrittivo dei prodotti rivendicati, della loro natura (pietre, rocce ornamentali)
e qualità (rifatte, ricomposte o riordinate, secondo la propria natura, in modo naturale) anche
in base alla consuetudine millenaria di utilizzare tali elementi per costruire e ornare i propri
manufatti.
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Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale cui fa
riferimento il richiedente.
Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
quanto si riferisce alla registrazione di un marchio figurativo ( ) che è
diverso dal marchio in questione, sia per la presenza di una veste grafica assente nella
domanda in esame, che per l’assenza degli altri elementi verbali invece presenti nella
domanda di marchio europeo.
Il richiedente sostiene infine che alcuni suoi concorrenti utilizzerebbero la dizione ‘pietre
d’arredo’ sulla scia del proprio successo. Tuttavia, in assenza di argomentazioni e prove al
riguardo, l’Ufficio ritiene che l’uso delle componenti verbali ‘PIETRE D’ARREDO’, come
documentato tramite i link nella lettera di obiezione, dimostra che si tratta di una modalità,
comune in commercio, di designare prodotti analoghi a quelli oggetto della domanda di
marchio europeo, che descrive le caratteristiche dei prodotti e, come tale, deve rimanere
libera e non oggetto di monopolio.
Poiché il richiedente non ha dimostrato che il segno non è descrittivo dei prodotti designati,
lo stesso è privo di carattere distintivo in quanto anche gli elementi stilizzati in esso presenti
sono insufficienti a distrarre il consumatore dal significato descrittivo veicolato dai suoi
elementi verbali. Il segno è dunque inadatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio,
che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018584977 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata




GIN.IT marchio descrittivo Alicante 21-07-2022

Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 21/07/2022
A.BRE.MAR. S.R.L.
Via Servais, 27
I-10146 Torino
ITALIA
Fascicolo nº: 018503294
Vostro riferimento: MCE26085
Marchio: GIN.IT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA
Alberto & Figli s.a.s.
Via Asti 6
I-15033 Casale Monferrato
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/07/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Il consumatore potenziale ed abitudinario dei suddetti prodotti e servizi è
    generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto
    costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato
    livello e preparazione.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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    Pagina 2 di 5
  2. La costruzione dell’espressione “GIN.IT” in forma di indirizzo web, crea dissonanza
    percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente
    evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L’espressione completa
    “GIN.IT” è un’indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la
    qualità, ecc., dei prodotti rivendicati.
  3. il marchio “GIN.IT” n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio
    italiano in formato figurativo sin dall’anno 2018.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio”. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il
    paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte
    dell’Unione.
    Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità
    di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
    caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere
    liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni
    siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003,
    C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
    EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
    Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche
    del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del
    marchio, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al
    fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal
    marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza
    si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
    EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).
    Conseguentemente, affinché un segno ricada nell’impedimento alla registrazione enunciato
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione
    sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al
    pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione
    dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17,
    MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).
    Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel
    suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole
    componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund,
    EU:C:2012:147, § 23).
    Pagina 3 di 5
    Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere
    effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario
    e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
    EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
    In base a una giurisprudenza costante, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di
    applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell’articolo 7,
    paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle
    caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere
    distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che
    possano giustificare l’assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
    EU:C:2004:87, § 18-19).
    L’esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un
    esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi
    anche su un’analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip
    der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
    Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell’argomento di cui al punto 1, il
    pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici,
    tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai
    consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali
    prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il
    livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B’lue,
    EU:T:2016:251, § 20).
    Inoltre, non è oggetto di contestazione l’affermazione dell’Ufficio secondo cui il pubblico di
    riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
    italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
    ungherese dell’Unione europea.
    Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
    virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito
    con l’uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell’Unione europea è
    composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale
    (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.
    Tuttavia, la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico in Danimarca,
    Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look,
    EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino
    al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione
    (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09,
    Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di
    lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.
    Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell’Unione
    europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell’Austria
    (18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell’Unione
    Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo
    (19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).
    Rispetto all’argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno
    dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l’espressione “GIN.IT” in forma di
    indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l’Ufficio
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    ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal
    pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti oggetto della
    obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un sito Internet italiano di
    natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza
    geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti.
    Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al
    marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l’esame del marchio citato all’analisi
    relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l’uso del marchio
    in oggetto, l’Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, in base alla
    giurisprudenza consolidata, il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un
    sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso
    specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea]
    deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati
    saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata
    dal richiedente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all’analisi del carattere
    distintivo acquisito con l’uso del marchio in oggetto.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
    articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e
    non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
    italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
    ungherese dell’Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.



WALL Alicante 7.07.2022 rifiuto di marchio comunitario

“Wall” tradotto dall’inglese è “muro”, “parete”.

Ad avviso dell’ufficio esaminatore, muro indica qualcosa che si può appendere ad un muro ad una parete per cui la Classe 11 è stata respinta e cioè: Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad aria calda; Apparecchi da bagno per l’idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di deodorazione dell’aria; Apparecchi di deodorazione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/07/2022
MAR.BRE S.R.L.
Via San Filippo, 2
I-60044 Fabriano (AN)
ITALIA
Fascicolo nº: 018673331
Vostro riferimento: BLU.WALL.EUP
Marchio: WALL
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: BLUPURA S.R.L.
Via Erideo Marinucci, 2/4
Z.I. Squartabue
62019 Recanati (MC)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/04/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Nella notifica l’Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese
attribuirebbe al segno il significato di “muro, parete” e lo percepirebbe come un’indicazione
non distintiva che i prodotti sono connessi ad un muro o una parete, in quanto appesi o
attaccati ad un muro o ad una parete, o a ciò destinati. Pertanto, il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione relativa al tipo di prodotti, loro caratteristiche o scopo
generale. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono
riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati in relazione al marketing
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018673331 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 11 Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad
aria calda; Apparecchi da bagno per l’idromassaggio; Apparecchi da cucina
a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di
deodorazione dell’aria; Apparecchi di deodorazione, non per uso personale;
Apparecchi di deodorizzazione non per uso personale; Apparecchi di
ionizzazione per il trattamento dell’aria o dell’acqua; Apparecchi di
riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di
riscaldamento e raffreddamento per l’erogazione di bevande calde e fredde;
Apparecchi e macchine frigoriferi; Apparecchi e macchine per il ghiaccio;
Apparecchi e macchine per la depurazione dell’acqua; Apparecchi e
macchine per la depurazione dell’aria; Apparecchi ed impianti di
essiccamento; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Apparecchi ed
impianti di raffreddamento; Apparecchi ed impianti di refrigerazione;
Apparecchi ed impianti per addolcire l’acqua; Apparecchi ed impianti per la
cottura; Apparecchi ed impianti sanitari; Apparecchi ed installazioni di
ventilazione [climatizzazione]; Apparecchi elettrici di cottura; Apparecchi
elettrici di riscaldamento; Apparecchi per asciugare le mani, per lavandini;
Apparecchi per bagni; Apparecchi per bagni d’aria calda; Apparecchi per
climatizzazione dell’aria; Apparecchi per cuocere; Apparecchi per
disinfettare per uso medico; Apparecchi per filtrare l’acqua; Apparecchi per il
raffreddamento di bevande; Apparecchi per la deodorizzazione dell’aria;
Apparecchi per la depurazione del gas; Apparecchi per la depurazione
dell’olio; Apparecchi per la disinfezione; Apparecchi per l’essiccazione;
Apparecchi per l’idromassaggio; Apparecchi per multicottura; Armadi
frigoriferi; Asciugabiancheria, elettrici; Asciugacapelli; Barbecues; Bide;
Bocche d’acqua [idranti]; Cabine doccia; Cabine per doccia; Caldaie a gas;
Caldaie di riscaldamento; Caldaie, diverse da parti di macchine; Caldaie per
lavanderie; Caloriferi; Caminetti da appartamento; Canne fumarie per
caldaie di riscaldamento; Cantinette per il vino, elettriche; Cappe aspiranti
da cucina; Cappe di aerazione; Cappe di aerazione per laboratori; Cassette
di scarico dell’acqua; Collettori solari a conversione termica [riscaldamento];
Collettori solari [riscaldamento]; Congelatori; Cucine economiche;
Depuratori di gas [parti di impianti del gas]; Depuratori non automatici per
impianti di riscaldamento a vapore; Deumidificatori; Diffusori [illuminazione];
Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi per il raffreddamento dell’aria;
Docce; Elementi riscaldanti; Essiccatoi elettrici per biancheria; Essiccatori
[apparecchi]; Essiccatori d’aria; Evaporatori; Festoni luminosi decorativi per
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le feste; Fiaccole; Filtri per il condizionamento dell’aria; Filtri per l’acqua
potabile; Focolari; Fontane; Forni a microonde per uso industriale; Forni
dentari; Forni di cucina; Forni, esclusi quelli per uso di laboratorio; Forni per
panetteria; Forni solari; Friggitrici ad aria; Friggitrici elettriche; Frigoriferi,
apparecchi di raffreddamento e congelatori per scopi di conservazione
medica; Gabinetti [w.-c.]; Generatori di bollicine per idromassaggio;
Generatori di vapore non parti di macchine; Getti d’acqua ornamentali;
Ghiacciaie, elettriche; Ghirlande luminose decorative per le feste; Globi per
lampade; Impianti automatici per l’abbeveraggio; Impianti di climatizzazione
dell’aria; Impianti di produzione di vapore; Impianti di riscaldamento; Impianti
di riscaldamento ad acqua calda; Impianti e macchine per rinfrescare;
Impianti per filtrare l’aria; Impianti per la depurazione dell’acqua; Impianti per
la depurazione delle acque di fogna; Impianti per sauna; Lampadari;
Lampade a gas; Lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; Lampade
ad arco; Lampade ad olio; Lampade da laboratorio; Lampade di sicurezza;
Lampade elettriche; Lampade germicide per la depurazione dell’aria;
Lampade per arricciare; Lampade per illuminazione; Lampade
polimerizzanti, non per uso medico; Lampioni stradali; Lanterne cinesi;
Lanterne con candele; Lanterne per illuminazione; Lavabi; Lavandini;
Macchine a vapore per stirare tessuti; Mensole da parete per becchi a gas;
Numeri per le case, luminosi; Orinatoi essendo sanitari; Paralumi;
Plafoniere; Pompe di calore; Portalampade per lampadine elettriche;
Portaparalumi; Proiettori; Proiettori di luce; Radiatori elettrici; Radiatori, non
per macchine [riscaldamento]; Radiatori per riscaldamento centrale;
Raffreddatori d’acqua [impianti]; Raffreddatori di liquidi [impianti];
Recuperatori di calore; Refrigeratori; Refrigeratori, elettrici; Riflettori di
lampade; Riscaldatori d’aria; Rubinetti; Rubinetti miscelatori per condotte
d’acqua; Rubinetti per miscelatori per tubi d’acqua; Rubinetti per tubazioni e
condotte; Rubinetti per tubi e condotte; Rubinetti per tubi e tubazioni;
Scaldabagni; Scaldacqua; Scaldini elettrici; Sciacquoni; Sterilizzatori;
Sterilizzatori d’acqua; Sterilizzatori dell’aria; Sterilizzatori per l’acqua;
Sterilizzatori per l’aria; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Tazze da
gabinetto [WC]; Tubi di lampade; Tubi luminosi per illuminazione;
Umidificatori; Umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale; Utensili
per la cottura, elettrici; Ventilatori [climatizzazione]; Vetrine frigorifere;
Vetrine riscaldate.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 11 Abbigliamento riscaldato elettricamente; Accendigas; Accenditori automatici
per becchi a gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi a
gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua;
Accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas; Accessori di
regolazione per apparecchi dell’acqua o del gas e per condotte dell’acqua o
del gas; Accessori di sicurezza per apparecchi dell’acqua o del gas e per
condotte dell’acqua o del gas; Alambicchi; Alimentatori di caldaie per
riscaldamento; Apparecchi di carico per forni; Apparecchi di cromatografia
per uso industriale; Apparecchi di filtrazione per acquari; Apparecchi di
illuminazione per veicoli; Apparecchi di riscaldamento per acquari;
Pagina 4 di 5
Apparecchi e impianti di riscaldamento nel pavimento; Apparecchi elettrici
per fare lo yogurt; Apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici;
Apparecchi per distillare; Apparecchi per essiccare il foraggio; Apparecchi
per fumigazioni non per uso medico; Apparecchi per la sterilizzazione dei
libri; Apparecchi per la sterilizzazione di libri; Apparecchi per prese d’acqua;
Apparecchi per riscaldare la colla; Apparecchi per tostare il caffè;
Apparecchi per tostare il malto; Armature per forni; Autoclavi, elettriche, per
cucinare; Becchi ad alcool; Becchi ad incandescenza; Becchi di lampade;
Bollitore elettrico ad immersione; Bollitori elettrici; Bruciatori; Bruciatori a
gas; Bruciatori ad acetilene; Bruciatori ad olio; Bruciatori da laboratorio;
Bruciatori germicidi; Bruciatori ossidrici; Cabine trasportabili per bagni turchi;
Caffettiere elettriche; Calze riscaldate elettricamente; Camere bianche
[impianti sanitari]; Camere frigorifere; Camini della torcia per l’industria
petrolifera; Capsule per caffe, vuote, per macchine da caffe elettriche;
Carbone per lampade ad arco; Cenerai di focolari; Colonne di distillazione;
Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Condotti di ciminiere;
Condotti [parti di impianti sanitari]; Cuscini scaldati elettrici, non per uso
medico; Disidratatori alimentari, elettrici; Dispositivi anabbaglianti per veicoli
[guarnizioni per lampade]; Dispositivi termici antiappannanti per finestrini di
veicoli; Fanali ad acetilene; Fanali per automobili; Fanali per biciclette;
Fanali per motocicli; Fanali per veicoli; Fanali portatili; Faretti da sub; Fari
per automobili; Fari per veicoli; Ferri per pasticceria elettrici; Filamenti di
carbone per lampadine elettriche; Filamenti elettrici per riscaldare; Fili di
magnesio [illuminazione]; Fontane di cioccolato, elettriche; Fornaci, escluse
quelle per uso di laboratorio; Fornelli; Fornelli da cucina; Fornelli per cous
cous, elettrici; Fucine trasportabili; Gabinetti di decenza portatili; Generatori
di acetilene; Girarrosto; Girarrosto (parti di apparecchi di cottura); Griglie
[apparecchi di cottura]; Griglie per focolari; Impianti automatici per
trasportare la cenere; Impianti di bagni; Impianti di condizionamento dell’aria
per veicoli; Impianti di condotte d’acqua; Impianti di distribuzione di acqua;
Impianti di polimerizzazione; Impianti di raffreddamento del tabacco; Impianti
di riscaldamento per veicoli; Impianti di ventilazione [climatizzazione] per
veicoli; Impianti d’illuminazione per veicoli aerei; Impianti per dissalare
l’acqua di mare; Impianti per il raffreddamento del latte; Impianti per il
trattamento di combustibili e moderatori nucleari; Impianti per
l’approvvigionamento d’acqua; Inceneritori; Lampade per la manicure;
Lampade per minatori; Lampadine elettriche; Lampadine elettriche per alberi
di natale; Lampadine per acquari; Lampadine per illuminazione; Lampadine
per indicatori di direzione per veicoli; Luci direzionali per biciclette; Macchine
da caffe elettriche; Macchine d’irrigazione per l’agricoltura; Macchine
elettriche per la produzione di tortine di riso, per uso domestico; Macchine
per cuocere il pane; Macchine per fare il pane; Macchine per la nebbia;
Macchine per la produzione di gelati; Macchine per la produzione di latte di
soia, elettriche; Marmitte autoclavi, elettriche; Pastorizzatori; Piastre di
riscaldamento; Piastre elettriche; Piastre scaldanti; Pietre laviche per
grigliate [barbecue]; Pistole termiche; Presse per tortillas, elettriche; Reattori
nucleari; Recipienti frigoriferi; Registri per regolare il tiraggio di camini o
ciminiere; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Reticelle per lampade;
Riflettori per veicoli; Riscaldatori per tazze con alimentazione USB;
Rivestimenti di forni in argilla refrattaria [chamotte]; Rivestimenti sagomati di
fornaci; Rompigetto; Rondelle di rubinetti per l’acqua; Rondelle per rubinetti;
Pagina 5 di 5
Sacche scaldapiedi elettriche; Samovar elettrici; Sbrinatori per veicoli;
Scaldaferri; Scaldaletti; Scaldamani con alimentazione USB; Scaldapiedi
elettrici o non elettrici; Scalda-poppatoi [elettrici]; Scaldavivande; Scaldini da
tasca; Scaldini per il letto; Scambiatori termici, diversi da parti di macchine;
Sedili di gabinetti [WC]; Serbatoi per acqua sotto pressione; Serpentine
[parti di impianti di distillazione, di riscaldamento o di raffreddamento];
Sistemi di coltivazione idroponica; Soffierie [parti di impianti di
climatizzazione]; Spiedi per rosticceria; Spine per tubi e condotte; Stoppini
adattati per stufe ad olio; Supporti per carico di forni; Tajines elettriche;
Tappeti riscaldati elettricamente; Tappi di radiatori; Termocoperte, non per
uso medico; Termo-pentole elettriche; Torce da testa; Torce elettriche;
Torrefattori; Torrefattori di tabacco; Torrefattori per frutta; Torri di raffinazione
per la distillazione; Tostapane; Tostini [per abbrustolire il caffe]; Tubi a
scarica elettrica per l’illuminazione; Tubi per caldaie di riscaldamento; Ugelli
per irrigazione goccia a goccia [accessori per l’irrigazione]; Valvole
regolatrici del livello nei serbatoi; Valvole termostatiche [parti di impianti di
riscaldamento]; Vaporiere per alimenti, elettrici; Vaporizzatori facciali
[saune]; Vasche a massaggio d’acqua; Vasche da bagno; Vasche da bagno
per semicupi; Vasche di raffreddamento per forni; Vasi di espansione per
impianti di riscaldamento centrale; Ventilatori elettrici per uso personale;
Vetri per lampade; Yogurtiere elettriche.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Valeria NIMMO
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link r




NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante 12-07-2022

L’Ufficio preposto all’esame dei marchi ha ritenuto che il consumatore finale percepirebbe il segno «NOSERELAX» come elogiativo dei prodotti in classe 5 cioè in quanto capaci di portare sollievo dalla congestione nasale. Per questo il marchio non ha superato l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/07/2022
NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
Viale Achille Papa, 30
I-20149 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018630816
Vostro riferimento: T021761EM-01/GAZ/Fc
Marchio: NOSERELAX
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: RICERFARMA S.R.L.
Via Egadi, 7
I-20144 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 28/01/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno
«NOSERELAX» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che
i prodotti contestati in classe 5 sono dei rimedi che portano sollievo dalla congestione
nasale. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
evidenziare aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che il loro uso produrrà l’effetto desiderato
d’alleviare il consumatore dalla congestione nasale.
Benché il segno riproduca i termini «NOSE» e «RELAX» combinati in una sola parola, tale
combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel
suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale
da rendere il segno, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si
richiede la protezione, da quelli di altre imprese.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018630816 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di




COOL WATER – Marchio bibita rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 09.06.2022

il marchio COOL WATER è identificativo di bibite, ad uso umano ed animale, costituite da acqua (water), consumate a temperatura relativamente fredda (cool), perciò è stato rifiutato perché considerato descrittivo della specie e della qualità dei prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/06/2022
STUDIO RUBINO SRL
Via Lucrezia della Valle,84
I-88100 Catanzaro
ITALIA
Fascicolo nº: 018650092
Vostro riferimento: 21482
Marchio: COOL WATER
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: KOFA SOLUTION SRO
SLOVACKA 2511/13
SK-69002 BRECLAV 2
ESLOVAQUIA
I. Sintesi dei fatti
In data 29/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata e acclusa alla presente decisione
ne costituisce parte integrante. La stessa è al contempo accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa,
moderatamente fredda, specialmente in modo gradevole o rinfrescante.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
tutti i prodotti elencati in Classe 32 (ad esempio, acque minerali, acque frizzanti e gassate,
acque di sorgente, acque da tavola, acque in bottiglia, bevande non alcoliche, ecc.) sono
sotto forma di o sono costituiti da acqua (per esempio quella diluita nelle bibite) intesa come
bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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moderatamente fredda, gradevole o rinfrescante. Pertanto, il segno descrive specie e qualità
dei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) ed articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018650092 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Francesco TRAPASSI
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di
seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione
di una domanda di marchio dell’Unione europea –
29/03/2022
https://euipo.europa.eu/copla/document/3




ANTISPORCO: marchio rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 06.06.2022

Il marchio ANTISPORCO è stato rifiutato in quanto relativo a prodotti che combattono lo sporco, quindi ritenuto descrittivo, perché descrive in modo evidente la funzione di tali prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/06/2022
MARBEC S.R.L.
VIA CROCE ROSSA 5/I
I-51037 MONTALE (PT)
ITALIA
Fascicolo nº: 018575415
Vostro riferimento:
Marchio: ANTISPORCO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: MARBEC S.R.L.
VIA CROCE ROSSA 5/I
I-51037 MONTALE (PT)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 16/11/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
In sintesi, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti combatterebbero la sporcizia, e, pertanto, il segno
descrive la funzione del prodotto.
Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 2
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea
n. 018575415 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67,RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Mary DESMOND
Esaminatrice
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di
seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione
di una domanda di marchio dell’Unione europea –
16/11/2021
https://euipo.europa.eu/copla/document/334vJA




ARMOCROMIA – ESAME non superato – marchio descrittivo

Il termine “ARMOCROMIA” è utilizzato in Italia e in Spagna nell’ambito della consulenza d’immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all’estetica della persona ed è quindi descrittivo in quanto uno dei prodotti oggetto del marchio sono i cosmetici.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

  Alicante, 08/04/2022  
  MARCHI & PARTNERS S.R.L.
Via Vittor Pisani, 13
I-20124 Milano (MI)
ITALIA  
Fascicolo nº: 018212247
Vostro riferimento: SC/19856/1/EM
Marchio: ARMOCROMIA 
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ITALIAN IMAGE INSTITUTE S.R.L.
VIA DANIELE MANIN, 5
I-20121 MILANO
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/09/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 15/11/2021 e il 28/01/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

  1. “Armocromia” è una dicitura di fantasia che non è presente in alcun dizionario. Le evidenze presentate dall’Ufficio sono posteriori al deposito della domanda del 18/03/2020; in particolare, la definizione di Wikipedia su cui si basa l’obiezione è inserita da utente sconosciuto il 30/09/2020 e priva di fonti (v. All. 1, contenente l’estratto relativo alla cronologia degli inserimenti della voce “Armocromia” nella pagina “Analisi del colore”). Tale citazione deve essere ignorata. È dubbio il livello di diffusione delle pagine web recanti la definizione di “Armocromia” citate nella lettera di obiezione.
  2. Secondo la definizione dell’Ufficio, al fine di avere “armocromia” occorre avere un termine di confronto in relazione con un altro; “Armocromia” non può risultare descrittivo per un prodotto a sé stante. I prodotti delle classi 3, ad esempio “make‑up”, non sono relazionabili con altri elementi. I software della classe 9, come da chiesta limitazione (v. All. 2a e 2b), non possono essere utilizzati al fine di creare, o provare, ecc., gli accostamenti di colore (degli altri prodotti) rispetto all’immagine, o all’aspetto complessivo, o lo stile, ecc., di una persona, come dedotto in obiezione. I prodotti della classe 14, ad esempio “metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose”, rappresentano ampie categorie di prodotti, per certi versi astratte, che non sono relazionabili con altri elementi volti a modificare o migliorare l’aspetto estetico complessivo, o l’immagine di una persona, come dedotto in obiezione. Lo stesso dicasi per i prodotti della classe 18.
  3. Si indicano 12 MUE per marchi denominativi contenenti i termini “ARMONIA”, “HARMONY” E “CROMIA”, nelle stesse classi dell’odierna domanda.

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 16/09/2021, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in relazione ai prodotti che, in seguito a limitazione, sono i seguenti:

Classe 3 Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.
 
Classe 9 Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, spray per fissare il trucco, dischetti d’ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], henné per uso cosmetico, idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, mascara, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, ombretti, rossetti, saponi cosmetici, saponi di bellezza, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, prodotti di profumeria, profumi, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da viaggio, borse da palestra, borse da spiaggia, valigie, valigie con rotelle, zaini, zainetti, valigette per documenti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, casette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, thermos per alimenti, thermos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all’americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di natale, decorazioni e ornamenti per alberi di natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di natale artificiali, alberi di natale giocattolo, alberi di natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, portagioie, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, orologi a pendolo, orologi da tavolo, cronometri, cronografi [orologi], astucci per orologi, catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli], nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile; orologi intelligenti [smartwatch].
 
Classe 14 Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.
 
Classe 18 Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.
 
Classe 26 Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 15/11/2021 e il 28/01/2022, adducendo che l’uso intenso e continuativo da parte della titolare ha reso il termine “ARMOCROMIA” di tendenza (v. All. 3, rassegna stampa di cui al link citato a pagina 9 delle osservazioni del richiedente e grafico a pagina 10, relativi alle vendite del libro della titolare, pubblicato il 24/10/2019, dal titolo Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine”, Vallardi Editore).

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

Informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite:

  1. Elenco paesi per vendite effettuate nel 2021 ed evoluzione di fatturato dal 2019 al 2021 (Report E-Commerce)

Articoli di stampa:

  1. Estratto de “Il Giornale” dell’8/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varie” dei libri più venduti
  2. Estratto del “Corriere della Sera”, del 22/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  3. Estratto del “Corriere della Sera”, dell’1/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  4. Estratto del “Corriere della Sera”, del 10/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 3 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  5. Estratto del “Corriere della Sera”, del 24/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 5 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  6. Estratto de “la Repubblica”, dell’1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  7. Estratto de “la Repubblica”, del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  8. Estratto de “la Repubblica”, del 04/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 12 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  9. Estratto de “la Repubblica”, del 09/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  10. Estratto de “la Repubblica”, del 15/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  11. Estratto de “la Repubblica”, del 18/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  12. Estratto de “la Repubblica”, del 21/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  13. Estratto de “la Repubblica”, del 22/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  14. Estratto de “la Repubblica”, del 29/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 9 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  15. Estratto di “tuttolibri”, dell’1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  16. Estratto di “tuttolibri”, del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  17. Estratto di “tuttolibri”, del 23/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
  18. Ritagli di 11 articoli privi di data di riviste italiane di moda in cui non compare il termine “ARMOCROMIA”

Altro:

  1. Elenco di progetti di beneficienza, speech e talk, programmi tv, consulenze a celebrità, eventi stampa, progetti editoriali e recensioni trustpilot della titolare dal 21/01/2019 al 26/11/2021, tra i quali Detto Fatto, RAI 2, del 21/01/19, è l’unico evento precedente al 18/03/2020
  2. Elenco top client con cui la titolare ha collaborato in quanto esperta di armocromia, privo di data
  3. 5 estratti dal sito Amazon relativi alla vendita del libro della titolare, privi di data
  4. Pagina di Amazon del 05/11/2021 per l’acquisto del libro della titolare
  5. 7 presentazioni prive di data, riferite a collaborazioni della titolare con firme e personalità nel campo cosmetico e della moda
  6. Presentazione con oggetto l’attività della titolare (Case History 2015)

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti e tutte. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore, o consumatrice, che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).

Conseguentemente, affinché un segno ricada nell’impedimento alla registrazione enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T‑567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

In base a una giurisprudenza costante, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In merito al punto 1, l’Ufficio non deve dimostrare che il segno sia registrato in un dizionario. Infatti, la registrabilità di un segno come MUE deve essere valutata solo sulla base della normativa applicabile dell’Unione, come interpretata dalla giurisprudenza dell’Unione (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31 e giurisprudenza citata). In tal senso, il criterio determinante è la percezione del pubblico e non unicamente le definizioni del dizionario (per analogia, 18/05/2017, T-375/16, Instasite, EU:T:2017:348, § 47).

In virtù di quanto sopra, a nulla rileva il fatto che la definizione di Wikipedia e di altre pagine web citate dall’Ufficio possano avere una data successiva al deposito della domanda. Il livello di diffusione delle 22 pagine web indicate in obiezione è altresì ininfluente dato che tali riferimenti devono essere considerati come puramente illustrativi al fine di stabilire il carattere descrittivo del marchio richiesto. Per tale ragione l’obiezione non si limita ai risultati di una ricerca su Internet e non si basa solo sulle definizioni comunque non contestate dal richiedente, ma consiste in un accertamento rispetto al significato descrittivo del segno in relazione ai prodotti per i quali è sollevata obiezione nel caso di specie (per analogia, 30/09/2015, T-610/13, Greasecutter, EU:T:2015:737, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

In particolare, dalle 22 pagine web, riguardanti sia la nascita e sviluppo dell’ARMOCROMIA come disciplina sia l’uso di detto termine per definire la disciplina stessa, si evince che il termine “ARMOCROMIA” è utilizzato in Italia e in Spagna nell’ambito della consulenza d’immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all’estetica della persona, con i seguenti significati: disciplina che studia la relazione tra le caratteristiche fisiche di una persona e i colori, per mettere le prime in risalto secondo un criterio di armonia; relazione che intercorre tra le caratteristiche cromatiche di un soggetto e la sua percezione di armonia; metodo per determinare i colori dell’abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona, con il vantaggio di poter utilizzare questo strumento per la pianificazione del guardaroba e la consulenza di stile; armonia/analisi del/i colore/i.

Nell’argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta le definizioni di cui sopra ma ritiene che le stesse non siano applicabili ai prodotti in oggetto e, di conseguenza, rispetto a tali prodotti il segno non possa consistere in un’indicazione descrittiva. Tuttavia, tale ragionamento è per un verso erroneo e per l’altro fraintende la portata dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Secondo tale articolo, tutte le caratteristiche commercialmente essenziali sono rilevanti per valutare il carattere descrittivo, vale a dire non solo il tipo o il nome generico del prodotto, ma anche la destinazione d’uso e altre caratteristiche (per analogia, 13/07/2016, R 262/2016-4, VENT (fig.), § 16).

Rispetto ai cosmetici della classe 3, come ad esempio il “make-up” citato, e ai capelli posticci della classe 26, il segno “ARMOCROMIA” informa che tali prodotti da un lato possono presentare essi stessi una certa armonia dei colori di cui sono composti, mentre dall’altro possono armonizzarsi con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Lo stesso è con tutta evidenza riscontrabile per i “metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose” e gli altri prodotti di gioielleria e orologeria della classe 14, nonché gli ornamenti per capelli, della classe 26, e gli occhiali e smartwatch della classe 9, i quali possono da un lato presentare armonia nei colori dei quali sono composti e, dall’alto, essere indossati come ornamenti per mettere in risalto le caratteristiche fisiche di una persona secondo un criterio di armonia. Similmente, i complementi e accessori della classe 18, quali ad esempio “marsupi e borse da portare alla vita”, da una parte, contrariamente a quanto afferma il richiedente, possono presentare di per sé armonia nei colori, per esempio perché sono di specifiche tonalità di colore che possono rispondere a un determinato criterio di armonia, mentre, dall’altra, possono essere indossati seguendo un criterio di armonia rispetto alle caratteristiche cromatiche di un soggetto. Infine, i software oggetto di obiezione della classe 9 hanno come scopo quello di promuovere e vendere i prodotti di cui sopra applicando un’analisi del colore, o fornire servizi consulenza di stile per la pianificazione del guardaroba, o determinare i colori dell’abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Di conseguenza, è ragionevole supporre che il marchio “ARMOCROMIA” sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati di lingua italiana e spagnola dell’Unione europea come una descrizione della natura, la qualità e la destinazione dei prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 elencati in precedenza.

Pertanto, il marchio richiesto è, nel suo complesso, descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

In merito all’argomento di cui al punto 3, l’Ufficio considera che i MUE citati non sono comparabili con il segno “ARMOCROMIA” in oggetto in quanto composti da vocaboli differenti, invero “ARMONIA”, “HARMONY” e “CROMIA”. Sul punto, è opportuno notare che la valutazione del carattere distintivo non può limitarsi ad un esame di ciascuno degli eventuali termini o elementi di un segno considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tale segno da parte del pubblico destinatario. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che la legittimità di tali registrazioni deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; per analogia, 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 68).

È opportuno rimarcare che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Inoltre, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità; conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 e giurisprudenza citata).

Valutazione delle prove

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve, quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).

Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia e dalla Spagna.

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22), nella fattispecie prima del 18/03/2020.

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso, deve essere valutato in relazione alla percezione della consumatrice, o del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo le/gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41).

Nella fattispecie, il richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico di lingua italiana e spagnola di riferimento possa identificare, grazie al marchio, i prodotti rilevanti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 come provenienti da un’impresa determinata (15/12/2015, T‑262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44).

Se, sulla base di tali elementi, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

Alla luce dei criteri suesposti, l’Ufficio ritiene che la documentazione fornita dal richiedente sia insufficiente a provare che, a seguito dell’uso del segno “ARMOCROMIA” anteriormente alla data della domanda di registrazione, quanto meno una frazione significativa del pubblico destinatario di lingua italiana, e spagnola dell’Unione sia in grado d’identificare, grazie al marchio, i prodotti in contestazione come provenienti da una determinata impresa.

In primo luogo, nessun tipo di prova è stato fornito con riguardo al pubblico di riferimento in Spagna.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione i dati successivi alla data della domanda di registrazione, l’evoluzione di fatturato, che comunque non cita espressamente i prodotti interessati dal segno, non fornisce alcuna indicazione quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti in contestazione da parte del pubblico di riferimento.

In terzo luogo, in merito agli allegati con data precedente alla domanda del 18/03/2020, gli articoli di stampa e l’evento del 21/01/2019, nonché la presentazione con oggetto l’attività della titolare (Case History 2015), informano sull’attività della titolare e sull’andamento delle vendite del libro “Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine”, della titolare, ma non permettono di affermare, neppure in via presuntiva, che il termine “ARMOCROMIA” sia riconosciuto dal pubblico interessato come un marchio della titolare.

Per questi motivi, si deve constatare che il richiedente non ha dimostrato che il segno richiesto “ARMOCROMIA” avesse acquisito, in Italia e Spagna, un carattere distintivo a motivo dell’uso fattone anteriormente alla domanda di registrazione.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio richiesto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 212 247 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 3 Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.
 
Classe 9 Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, henné per uso cosmetico, mascara, ombretti, rossetti, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da spiaggia, zaini, zainetti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, cronometri, cronografi [orologi], catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli]; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; orologi intelligenti [smartwatch].
 
Classe 14 Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.
 
Classe 18 Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.
 
Classe 26 Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: 

Classe 3 Spray per fissare il trucco; dischetti d’ovatta per il trucco; creme cosmetiche; creme per il viso [cosmetiche]; creme per il viso e il corpo [cosmetici]; idratanti cosmetici; lozioni cosmetiche per il viso; lozioni per uso cosmetico; maschere cosmetiche; maschere di bellezza; oli cosmetici; saponi cosmetici; saponi di bellezza; prodotti di profumeria; profumi; preparati per rimuovere il trucco; gel per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco.
 
Classe 9 Software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di spray per fissare il trucco, dischetti d’ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, prodotti di profumeria, profumi, saponi cosmetici, saponi di bellezza, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse da viaggio, borse da palestra, valigie, valigie con rotelle, valigette per documenti, bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, casette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, thermos per alimenti, thermos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all’americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di Natale, decorazioni e ornamenti per alberi di Natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali, alberi di Natale giocattolo, alberi di Natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento; identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile.
 
Classe 14 Portagioie; orologi a pendolo; orologi da tavolo; astucci per orologi.
 
Classe 16 Articoli di cartoleria; carta; cartone; cartoncini; penne; pennarelli; penne a sfera; stilografiche; portapenne; matite; matite colorate; agende e diari; agende tascabili; agende da tavolo; calendari; calendari da tavolo; calendari da muro; astucci portapenne [cartoleria]; astucci per articoli di cancelleria; cartelline; gomme per cancellare; pastelli; pastelli ad olio; pastelli per colorare; pennelli; pennelli per artisti; pennelli per disegnare; quaderni; quaderni a spirale; quaderni ad anelli; quaderni per appunti; bloc-notes; blocchetti per appunti; blocchi da disegno; brochure; brochure informative stampate; autoadesivi; album da colorare; album per fotografie; taccuini; cataloghi; manifesti pubblicitari; manifesti incorniciati.
 
Classe 18 Borse da viaggio; borse da palestra; valigie; valigie con rotelle; valigette per documenti; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; ombrelli da sole.
 
Classe 20 Mobili e complementi di arredo; mobili bar [mobili]; mobili per ufficio; mobili metallici; mobili componibili; mobili per computer [mobili]; mobili per interni; mobili per la casa; mobili su misura; armadi; armadietti [mobili]; attaccapanni; divani; letti; credenze; poltrone; tavoli [mobili]; tavoli da disegno; tavoli metallici; tavolini; tavolini per computer; scrittoi; scrivanie; scrivanie da ufficio; scrivanie modulari [mobili]; sedie; sedie a sdraio; sgabelli; pouf [mobili]; cornici; specchi; espositori; porta-ombrelli; porta-riviste; scaffali; vassoi, non in metallo; casette e cucce per animali.
 
Classe 21 Barattoli; barattoli da cucina; barattoli per conservazione di alimenti; bicchieri; bicchieri da vino; bicchieri da birra; bicchieri e tazze; bicchierini da liquore; boccali; borracce; borracce da viaggio; calici per bevande; casseruole; caraffe; cestini per il pane; contenitore per il pranzo in plastica; insalatiere; padelle; padelle da cucina [non elettriche]; padelle metalliche; padelle per friggere; pentole a pressione; pentole a pressione non elettriche; piatti; piatti biodegradabili; piatti compostabili; piatti da dessert; piatti da portata; piatti di carta; piatti di vetro; piatti in plastica; piatti monouso; piattini; recipienti per bere; recipienti per i pasti; recipienti per la cucina; stoviglie; stoviglie di vetro; stoviglie in ceramica; stoviglie in porcellana; stoviglie da forno e da tavola; tazze; tazze biodegradabili; tazze compostabili; tazze da tè; tazze da viaggio; tazze di carta; tazze di plastica; tazze in ceramica; tazze di porcellana; tazzine da caffè; tegami; tegami da cucina; teglie da forno; teiere; thermos per alimenti; thermos per bevande; vassoi; vassoi biodegradabili; vassoi compostabili; vassoi da portata; vassoi di carta, per uso domestico; zuppiere; zuppiere da portata.
 
Classe 24 Tende; tendaggi; tende di stoffa; tessuti per tende; tende di plastica; biancheria da bagno; biancheria da tavola; biancheria da cucina; biancheria da casa; biancheria da letto; biancheria per il bagno; tessuti per la biancheria; biancheria da tavola in tessuto; tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola]; tessuti; prodotti tessili per la fabbricazione di federe; prodotti tessili per la produzione di asciugamani; prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola; tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze]; asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani di spugna; asciugamani in tessuto; asciugamani da cucina; asciugamani in materie tessili; teli trapuntati di spugna; teli da bagno; lenzuola; lenzuola in tessuto; federe per cuscini; copriletto; copriletto di spugna; copriletti e coperte da letto; tovaglie; tovaglie in tessuto; tovagliette all’americana in tessuto; tovagliette individuali in materie tessili; tovaglie in materie tessili; strofinacci per i piatti; fodere per trapunte e piumini.
 
Classe 26 Nastro per fissare parrucche.
 
Classe 27 Carta da parati; carta da parati in vinile; carta da parati in plastica; carta da parati con rivestimento tessile; carta da parati non in materiali tessili; carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete; carte da tappezzeria; rivestimenti per pareti e soffitti; tappeti; tappetini; zerbini in stoffa; stuoie.
 
Classe 28 Decorazioni per alberi di Natale; decorazioni e ornamenti per alberi di Natale; decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali; alberi di Natale giocattolo; alberi di Natale finti; giocattoli; bambole giocattolo; giochi; giochi di società; giochi da tavolo; giochi di carte.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Inés GARCÍA LLEDÓ

Esaminatrice

Persona di contatto:

Lara FARRUGGIA 




“Spaghetto Quadrato” non può essere marchio in quanto descrittivo del prodotto

“Spaghetto Quadrato” è un tipo di pasta del noto Pastificio di Campobasso La Molisana, marchio registrato nel 2013, è un tipo di spaghetto che, anziché esser fatto con la forma classica tonda, è quadrato. Secondo i giudici che hanno dovuto esprimersi riguardo alla opposizione fatta da Barilla, hanno confermato il principio secondo il quale un marchio non può essere tutelabile se descrive il prodotto che va a commercializzare. In questo caso oltretutto i due termini Spaghetto e quadrato sono anche termini comuni che non aggiungono distintività alla percezione che il consumatore finale ha del marchio. Per questi motivi il marchio non è degno di tutela ed è nullo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore




RIFIUTO DI MARCHIO DESCRITTIVO EUIPO 08-03-2021

Il marchio PROFESSIONALBET indicherebbe che i prodotti oggetto del marchio cioè software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti. In quanto descrittivo non supera l’esame dell’ufficio e viene rigettato.

 Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/03/2021

  ALFONSO LUCIA  VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.126 I-90143 PALERMO  ITALIA
Fascicolo nº: 018304315
Vostro riferimento:  
Marchio: ProfessionalBet
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: Isibet pro srl  Via Padre Semeria, 33 I-00154 Roma  IT

In data 23.09.2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione

è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata che fa parte integrante della presente decisione.

In data 23.11.2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente afferma che il marchio in esame non indica né i prodotti né i servizi per i quali si è sollevato un´obiezione ma si tratta di un´interfaccia per i concessionari statali;
  2. La parola “bet” non è descrittiva;
  3. Il richiedente ha già registrato presso l´Ufficio un marchio contenente la parola Bet, ovvero Betstream;
  4. La scritta è distintiva per il fatto che il termine è composto da due parole unite aventi la prima lettera maiuscola e presenta due colori;
  5. Il richiedente fa richiesta di rivendicazione di distintività acquisita attraverso l´uso di tipo secondario, o accessorio.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno 

 rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o  se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

1, 2 – Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l’Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (v., per analogia, 19/09/2001, T-118/00, Pasticca quadrata bianca, ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma lessicalmente e grammaticalmente corretto, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.

L’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. Al riguardo conviene ricordare, che il significato del vocabolo in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto.

Nella lettera inviata dall´Ufficio in data 23.09.2020 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un’espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: scommessa professionale.

Per questo motivo il segno indicherebbe che i prodotti obbiettati, ovvero software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti.

Per quanto riguarda i servizi invece indicherebbe che i servizi di giochi d’azzardo o scommesse sono servizi che offrono la possibilità di realizzare scommesse con modalità e sistemi più complessi , per un pubblico di professionisti.

Il richiedente informa che si tratta di un interfaccia e quindi un software, per concessionari statali. L´Ufficio non entra in merito a chi il richiedente destina i suoi prodotti o servizi. L’Ufficio sottolinea altresì che la presentazione dei prodotti, cosi come strategie commerciali e il pubblico al quale i prodotti sono destinati sono elementi di carattere commerciale del tutto irrilevante nell’esame della distintività del marchio. Quest’ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti, senza tener conto delle strategie commerciali, di presentazione o di marketing del titolare del segno, che possono inoltre cambiare nel corso del tempo (v. sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, ‘Quantum’, punto 59).

La missione di questo Ufficio è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell’attività svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest’ultima che sono del tutto ininfluenti all´ora della concessione della registrazione del marchio  il quale deve essere conforme con il Regolamento del marchio europeo vigente, ed esaminato affinché non rientri fra gli impedimenti alla registrazione.

In questo caso il marchio non presenta la distintività necessaria per svolgere la sua funzione, ovvero quella di consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.

4 – Il fatto che il segno sia costituito dalle due parole unite, con maiuscola e da due colori diversi non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.

Il segno di cui alla domanda non consente al pubblico interessatodi distinguere prima facie,  immediatamente e con certezza i prodotti e servizi del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.

3 – Per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che il marchio Betstream è stato registrato si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).

5  – L ´Ufficio prende nota della richiesta del richiedente riguardo la distintività attraverso l´uso da intendersi come secondaria.

Per le ragioni di cui sopra l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18304315 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




MARCHIO DESCRITTIVO MARCHIO denominativo europeo 26-03-2021

Ad avviso dell’esaminatore EUIPO il marchio AIHUB è descrittivo dei prodotti e servizi della classe 9 e 37 cioè dei dispositivi elettronici (HUB) e funzionano tramite intelligenza artificiale (AI)

Per questo il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e servizi che va a proporre.

 Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 02/07/2021

  FUMERO S.r.l.  Via Sant’Agnese, 12 I-20123 Milano  ITALIA
Fascicolo nº: 018404061
Vostro riferimento: FPV/63243
Marchio: AIHUB  
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: INIM ELECTRONICS S.R.L.  Via dei Lavoratori 10 Frazione Centobuchi I-63076 MONTEPRANDONE (Ascoli Piceno)  IT

In data 26/03/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

I consumatori di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi elettronici che trasmettono dati e che utilizzano l’intelligenza artificiale. Il segno descrive quindi la specie, la qualità e altre caratteristiche come il mezzo utilizzato per fornire i prodotti e servizi in questione. Il segno sarebbe infatti percepito come indicativo dell’informazione che i prodotti e servizi della classe 9 e 37 sono dispositivi elettronici (HUB) che collegano tra loro altri dispositivi in una rete e che funzionano tramite intelligenza artificiale (AI) e servizi direttamente correlati a detti dispositivi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo in quanto non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il segno è quindi descrittivo e privo di carattere distintivo, e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 404 061 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda, vale a dire per:

Classe 9 Sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione, sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi, sistemi di controllo accessi e presenze, sistemi di generazione e gestione di energia elettrica, sistemi di sorveglianza e video sorveglianza, sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni, elaboratori elettronici, e loro parti strutturali.  
Classe 37 Installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di controllo accessi e presenze; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di generazione e gestione di energia elettrica; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di sorveglianza e videosorveglianza; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali elaboratori elettronici, e loro parti strutturali.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




MARCHIO DESCRITTIVO dei servizi resi – EUIPO 26/04/2021

Il marchio Accademia del Volo ad avviso della commissione di esame è descrittivo dei servizi resi, il consumatore che si avvicina a tali servizi presso un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.  percepirebbe il marchio come afferente ai servizi di Istruzione e formazione, esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni, corsi di volo su aeroplani, servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 26/04/2021

  STUDIUM SRL c/o FRACCANO HOLDING SRL VIA SENESE ARETINA 80 I-52037 SANSEPOLCRO (AR) ITALIA
Fascicolo nº: 018313107
Vostro riferimento:  
Marchio:
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: STUDIUM SRL  Via Matera 18 I-00182 ROMA (RM)  IT

In data 28/10/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi (Istruzione e formazione; Esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni; Corsi di volo su aeroplani; Servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali) sono resi da un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.   Pertanto, il segno descrive il fornitore dei servizi in questione.

Assenza di carattere distintivo

Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 313 107 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.




LE SORTI DI UN MARCHIO DEBOLE – COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021

Siamo di fronte al marchio “TICONVIENE”, marchio anteriore. Il marchio impugnato è “E conviene l’acquisto che fa eco” La parola “CONVIENE” comune ad entrambi i marchi allude alla caratteristica di utilità e vantaggiosità dei prodotti rispetto al prezzo o alla loro qualità, quindi in linea di principio identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

Il marchio anteriore “TI CONVIENE” si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola ‘TI’ è accessoria e “CONVIENE” non è distintiva.

Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la “e” di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero dell’elemento verbale dominante e la dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”, seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.
Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione è respinta.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 13 luglio 2021
Nel procedimento R 191/2021-5
Aldigiu’ S.r.l.
Viale Tricesimo, 103
33100 Udine (UD)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italia
contro
PARFINA S.r.l.
Via T. Abbate, 65
30020 Quarto D’Altino (VE)
Italia Opponente / Convenuta
rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San Michele del
Carso 4, 20144 Milano, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di
marchio dell’Unione europea n. 16 601 577)
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU’ S.r.l.
(“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
La richiedente rivendicava i seguenti colori:
Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;
La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:
ECONVIENE con sottostante dicitura “L’acquisto che fa eco” e prima lettera “E” posta all’interno
di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.
2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 19 maggio 2017.
3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. (“l’opponente”) presentava un’opposizione
alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e
servizi.
4 L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.
5 L’opponente basava l’opposizione sui seguenti diritti anteriori:
a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682
TICONVIENE
depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i
denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;
fungicidi, erbicidi.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori
di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori
elettronici; estintori.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura
Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole
(ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia
di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e
maiolica non comprese in altre classi.
Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio.
b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106
depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e
servizi:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
dell’informazione, computer; software; estintori.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
5
per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
mancata presentazione da parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio
denominativo anteriore n. 1 452 682, l’opposizione era respinta con riferimento a
tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia, essendo
l’opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non
sussisteva il requisito della prova dell’uso, il procedimento continuava in
relazione a quest’ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.
7 Con decisione del 2 dicembre 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione
d’Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi in
contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione
d’Opposizione ravvisava quanto segue:
– La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminarel’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 667 106
che non è soggetto a prove d’uso e per il quale tali prove non sono state
richieste.
– I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente
nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste
di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell’opponente includono,
sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;
– I prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di
attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in
base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei
prodotti e dei servizi acquistati;
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
7
– Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio
anteriore l’elemento ‘TI’, che sarà inteso come pronome personale e come
tale ha un ruolo accessorio, e ‘CONVIENE’ (presente anche nel segno
impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale
elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione
che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e pertanto
il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al
normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
– La lettera ‘e’ iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come un
riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet.
Tale elemento è, pertanto, non distintivo.
– L’espressione ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato sarà percepito dal
pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.
– Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.
– Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli
elementi ‘e conviene’ nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in
quanto dotati di maggiore impatto visivo.
– Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento
‘CONVIENE’. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento ‘TI’ del marchio
anteriore e nella lettera ‘e’ (che è non distintiva) e nell’espressione
‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato (che è debole e secondaria e
pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e,
visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi.
Pertanto, i segni sono simili in media misura;
– Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato
simile, i segni sono simili in media misura;
– Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che
1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente,
foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla
coincidenza dell’elemento ‘CONVIENE’ e al fatto che gli elementi differenti
hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha
un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo
del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al
normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
– La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione
di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce
di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere
distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella
valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in
tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore
con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i
prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com,
EU:T:2007:387, § 70);
– Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il
marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio
anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi
che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49);
– Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del
pubblico. Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio
italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende
che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi
contestati.
In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata, chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.
9 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 25 maggio 2021, l’opponente
chiedeva il rigetto del ricorso.
Conclusioni e argomenti delle parti
10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere
sintetizzati come segue:
– Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle
differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall’evidente natura
descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come
dell’espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo
commerciale, al pari dell’elementare concetto di CONVENIENZA da cui
esse provengono;
– La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo
della cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento
percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano
vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l’elementare significato
di “prodotto o servizio per te conveniente”, o che “ti conviene”;
– La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione
la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l’analisi del
marchio dell’opponente alla sua reale natura di marchio estremamente
carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del
rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo
caso è assente;
– Il marchio contestato presenta le parole italiane “e conviene” in stampatello
minuscolo. La lettera “e” iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di
colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

colori dell’arcobaleno, la parola “conviene” è in colore nero. Il triangolo
colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo
utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi
registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la
riproduzione del suono.
– Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma
contiene alcune peculiarità del tutto nuove:
• Il concetto di ECO (RISONANZA) (“echo” in Inglese, echo anche in
greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase “L’acquisto che
fa eco”, figura anche come una sorta di prefisso “e co”, originato dalla
giustapposizione della “e” su sfondo colorato con le prime due lettere
“co” della parola “conviene”;
• Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.
– Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo “eco” è di per sé
un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua
italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della “e”
anteposta a parola che inizia con “co” veicola anche un riferimento
all’espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete
internet;
– Non è però vero che la lettera “e” inziale nella domanda oggetto di
opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all’ecommerce. Anzitutto la lettera “e” nella lingua italiana è una parola a sé
stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera “e” posta all’inizio
della parola “conviene” dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla
parola “eco”, ripresa anche dalla frase sottostante;
– Quanto alla frase “L’acquisto che fa eco”, tale parte del marchio, nonostante
la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla
differenziazione dei due segni;
– I marchi si differenziano in modo chiaro nell’aspetto visivo. L’elemento TI
nel marchio dell’opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un’unica
parola, all’interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del
colore nero;
– Inoltre, i marchi si differenziano anche nell’aspetto fonetico, in quanto
proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto
destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è
completamente differente (“ti” – da “e”);
– Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente similari, in
quanto pur condividendo l’elementare concetto di convenienza, si
distinguono per l’esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio
contestato ed assenti nel marchio dell’opponente e viceversa. Nel marchio
dell’opponente è presente il concetto di “TI” cioè “A TE” (consumatore),
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che
contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il
concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed
Economico, ed il concetto di E-commerce);
– Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai
prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere
due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della
parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel
campo commerciale e nella pubblicità;
– Inoltre, l’espressione TICONVIENE non è soltanto “allusiva” ai concetti di
utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un’espressione
dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il
carattere distintivo non è solamente “in certa misura inferiore alla media”, ma
è nettamente inferiore alla media;
– La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE,
parola per sua natura non idonea ad identificare l’origine produttiva dei
prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta
detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella
prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche
gli elementi figurativi dei due segni a confronto.
– La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di
Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell’opposizione godano di
una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l’elemento
CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua
evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere
considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i
due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con
rischio di confusione;
– Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle
proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come
invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il
caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione
27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,
B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH
HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017,
T-628/15, BiancalunA (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la
richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione
dell’UIBM del 4 settembre 2018.
– La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l’esame dinanzi
all’Ufficio relative all’articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e
sottolinea, tra l’altro, che l’aggettivo “conveniente” è espressamente
menzionato come esempio tipico di un’espressione che non è idonea ad
essere tutelata come marchio.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

– In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a
confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un
rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.
11 Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere
sintetizzati come segue:
– Da un’analisi visiva i marchi in questione sono simili “a un grado elevato”
poiché condividono il termine “CONVIENE”, parte dominante dei segni
posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con
maggiore impatto sull’impressione complessiva suscitata nel pubblico di
riferimento;
– Gli elementi di differenziazione sono la “TI” del marchio anteriore e la lettera
“e” del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla
Divisione di Opposizione, è allusiva all’attività di commercio elettronico e
non presenta dunque un carattere distintivo;
– Allo stesso modo, l’espressione “L’acquisto che fa eco”, posizionata al di
sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è
meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e
da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in
quanto tale privo di rilevanza ai fini dell’analisi in esame;
– La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica
piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch’essa una funzione
meramente decorativa. L’opponente richiama al riguardo “la decisione del
Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23” in cui è stato
affermato che “un segno eccessivamente semplice quale una figura
geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono,
ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva
che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo
a seguito dell’uso”;
– Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili
“a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente
osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento si
soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero “CONVIENE”,
che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica,
mentre le lettere “E” e “TI” che precedono la parola “CONVIENE” nei
rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in
grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo della
pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan “L’acquisto che fa eco”, che
è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal
consumatore;
– Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili “a un
grado elevato”, posto che entrambi condividono “lo stesso nucleo ideologico
ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico”, come
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che i
segni siano “concettualmente identici”;
– Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i
segni oggetto del confronto devono considerarsi simili “ad un grado elevato”;
– La decisione contestata ha correttamente rilevato che, quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Di conseguenza, il rischio di
confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in
presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso di
specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame,
peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali
rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza
– Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul punto
che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto – la
componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà
l’attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire
sull’esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;
– Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo decorativo,
quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la “E” di “E CONVIENE”,
non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i marchi
sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione
risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per l’esattezza,
dalla comune componente visiva “CONVIENE”;
– Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che
ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
dominante.
– Assolutamente contestabile è l’affermazione della richiedente secondo la
quale la dicitura “CONVIENE” sarebbe dotata di una minima capacità
distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a
sostegno dell’opposizione godano di una presunzione di validità. La
decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio
dell’opponente, affermando che “il carattere distintivo del marchio anteriore
deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i
prodotti e servizi in questione”;
– Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti
a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente
considerato ai fini della decisione impugnata;
– I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano
globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere
distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
13
impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione nella
fattispecie;
– Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano
visivamente, foneticamente e concettualmente simili “ad alto grado”. La
rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai
marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.
Inoltre, il marchio dell’opponente è dotato di un grado di distintività normale,
essendo caratterizzato dalla dicitura “CONVIENE”, priva di un collegamento
diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.
Motivazione
12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Prova dell’uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso
14 La Commissione rileva che l’opponente non ha provato l’uso del marchio italiano
anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l’opposizione è stata ritenuta fondata
solo sulla base dell’altro diritto anteriore invocato dall’opponente, vale a dire il
marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il requisito
della prova dell’uso.
15 Non avendo l’opponente contestato in nessun momento il punto della mancata
prova dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo
nemmeno depositato la benché minima prova dell’uso di detto marchio, la
questione dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi
esclusa dall’ambito dell’appello.
16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da
parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio denominativo anteriore n.
1 452 682, l’opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L’esame
dell’opposizione in sede d’appello proseguirà quindi solo con riferimento all’altro
diritto anteriore invocato dall’opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.
1 667 106,
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
17 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito
all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio
con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i
quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
14
pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di
confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
18 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei
prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o
servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
20 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui
trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di
confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un
tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Territorio rilevante e pubblico di riferimento
21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia, posto che il diritto
anteriore su cui si basa l’opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri
pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del
territorio italiano.
22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre
prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in
questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d’appello sono i seguenti:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
15
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello
medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm,
EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di
attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in
generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere
attenti nell’acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di
sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l’effetto atteso dei
prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai
professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti farmaceutici,
prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute dei
consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare un
grado elevato di attenzione all’atto della scelta e dell’acquisto dei prodotti
considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019, T-41/19,
nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,
EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;
15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,
§ 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte dei
prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le
sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a migliorare la
salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i
consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti,
prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR,
EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28).
Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe
5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale così come
ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di attenzione
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda della
natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro prezzo
(26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016,
R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).
27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un pubblico di
professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della natura
specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla salute
umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico e
(perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non toglie in
primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che i
prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa,
EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e
giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-
47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della
Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono
generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell’uso domestico e
nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella
scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono
offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del
consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL,
EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della Classe 21,
il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.
29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al
settore dell’abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe,
calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà
nell’acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado
medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (07/10/2015, T-227/14,
Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011,
T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI
(fig.), EU:T:2016:222, § 41). Come anzidetto, benché sia possibile che il
consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento
dell’acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del
consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
dei prodotti della Classe 25.
30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità,
promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di
apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o
competenze professionali specifiche, il cui livello d’attenzione sarà superiore alla
media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29;
15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che
concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente
al grande pubblico il cui livello d’attenzione sarà medio. Pertanto, il livello di
attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
Comparazione dei prodotti e servizi
31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che
esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la
relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in
particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzo, nonché
la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei
prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.
32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e
servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale
che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse imprese
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
dell’informazione, computer; software; estintori.
Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
20
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e servizi
contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente nelle rispettive classi,
o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi
(inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell’opponente includono, sono
inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.
36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al
riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d’appello.
Comparazione dei segni
37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la
valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione
d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi
e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del
pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto
riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d’uopo rilevare che non si deve prendere in
considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro
marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi
di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).
39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
21
40 Il territorio di riferimento è l’Italia.
41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall’espressione verbale
“TICONVIENE”, in carattere stampatello maiuscolo, posta all’interno di un
perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L’espressione e il perimetro
sono di colore grigio scuro.
42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole “e
conviene” in stampatello minuscolo, dove la lettera “e” iniziale è di colore bianco
ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno
direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola
“conviene” è di colore nero. Al di sotto di quest’ultima è presente la dicitura
“L’acquisto che fa eco”, riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto
all’espressione “e conviene”. La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del
marchio contestato: “Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione”.
43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola “conviene”, mentre differiscono
nel pronome “TI” del marchio anteriore e nella lettera “e”, nel triangolo colorato e
nella dicitura “L’acquisto che fa eco” del marchio contestato. Il perimetro
rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.
44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere
considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole
“e conviene” e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi
dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura
sottostante “L’acquisto che fa eco”.
45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca
normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi
singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno
verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o
che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico
italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le parole
“TI”, che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo
accessorio, e “CONVIENE”. Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio
anteriore nell’espressione “TI CONVIENE”.
marchio anteriore marchio contestato
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
22
46 L’espressione “TI CONVIENE” risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti
prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,
convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La
parola “conviene”, presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata nel
campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non
idonea ad identificare l’origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.
47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio
della parola “TI” e alla scarsa distintività della parola “CONVIENE”, il pubblico
di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio
ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,
in particolare la “e” di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di
colore arcobaleno posto dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero
dell’elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,
della dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”.
48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti inziali “TI” ed
“e”, poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei
segni è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente
l’attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso
destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al.,
EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell’elemento verbale
“conviene”, la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano
visivamente simili in misura inferiore alla media.
50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola
“conviene”, mentre differiscono nella pronuncia del pronome “TI” del marchio
anteriore e della lettera “e” del marchio contestato. La dicitura “L’acquisto che fa
eco” del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella
maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i marchi
sono foneticamente simili (almeno) in misura media.
51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il
termine “conviene”. Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e
servizi aventi origine dall’impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso
per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti
e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto
un carattere distintivo molto limitato, l’attenzione del pubblico di riferimento si
focalizzerà su altri elementi.
52 La lettera “e” del marchio contestato sarà principalmente percepita come un
riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce.
L’espressione “L’acquisto che fa eco” rappresenta uno slogan promozionale il
quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di “eco”. A un
primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione
di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto
avente larga risonanza tra il pubblico.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
23
53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior
livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del marchio
contestato, esso potrà cogliere nel termine “eco” un riferimento al concetto di
“ecologico”. Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio
contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente
secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.
54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine “eco” e la
lettera “e”, specialmente in connessione con la parola “conviene”, come un
riferimento al concetto di “economico”, il quale rafforzerebbe il concetto di
convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al
consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio contestato sia
vantaggioso in termini di risparmio economico.
55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore veicola
unicamente il messaggio “Ti conviene (comprare qui da noi / questo prodotto)”,
mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si
distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in quanto
assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni
quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in misura
inferiore alla media.
Carattere distintivo del marchio anteriore
56 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere
conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo costante
giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è
il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel,
EU:C:1997:528, § 24).
57 I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della
loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai
marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
58 Nel caso presente, l’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio
anteriore è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio
anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori, che
siano marchi dell’Unione europea o marchi nazionali, godono di una presunzione
di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea
nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e
pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo, non è
richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, bastando un
carattere distintivo minimo.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
24
60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio anteriore,
sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini
della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane “TI”, pronome personale di
complemento che significa “a te”, e “CONVIENE”, terza persona singolare del
presente indicativo del verbo “convenire”, fuse in un’unica parola. Come già
precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l’espressione
“TICONVIENE” in “TI CONVIENE”, e la interpreterà unicamente secondo il
messaggio “Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto”.
62 L’espressione “TI CONVIENE” veicolata dal marchio anteriore, come
correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della
cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento percepibile come
marchio dal pubblico. Minima è anche l’originalità del carattere adottato, essendo
in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro rettangolare
che circonda il marchio.
63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un’unica
parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la
scompone in due parti, e l’essere tale parola circondata da un perimetro
rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo,
costituiscono l’unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima,
al marchio anteriore.
64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato
molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.
Valutazione globale del rischio di confusione
65 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella
dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni,
causato dall’elemento comune “CONVIENE”, è dell’avviso che esso sia assai
ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di
differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.
68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto
debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva nulla o
quasi nulla dell’elemento comune “CONVIENE” in relazione ai prodotti e servizi
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
25
rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del grado di
attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione ritiene
che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante
l’identità dei prodotti e servizi a confronto.
69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in un caso
riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere
un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza
tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06,
Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di
confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può essere
indotto in errore circa l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati
dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).
70 Nella fattispecie, nonostante l’identità tra i prodotti e servizi a confronto, è stato
tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i segni,
nonostante la presenza dell’elemento comune “CONVIENE”, a causa delle
differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte iniziale
“TI” del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la “e” di
colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno posto
dietro alla lettera “e”, e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura sottostante
“L’acquisto che fa eco”.
71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi
comune relativa all’impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere
distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall’Ufficio e un certo numero
di uffici dei marchi dell’Unione europea il 2 ottobre 2014 nell’ambito della Rete
europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di
convergenza “CP5”.
72 L’obiettivo di questa prassi comune è, tra l’altro, quello di determinare l’impatto su
un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto
hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un
elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio
di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo
inferiore o almeno altrettanto basso o se l’impressione generale dei segni è molto
simile o identica.
73 Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono
vincolate né dagli orientamenti dell’Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in
quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati su
di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia. Tuttavia, la
Commissione sottolinea che l’approccio adottato nella summenzionata prassi
comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.
74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo
dell’elemento comune “CONVIENE” è molto basso (o addirittura nullo) per tutti
i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi
fanno sì che l’impressione d’insieme dei segni non possa qualificarsi come
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
26
“molto simile o identica”. Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,
anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la
coincidenza dell’elemento “CONVIENE” non sia sufficiente per ritenere che i
segni siano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dal
punto di vista del pubblico italiano di riferimento.
Conclusione
75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non
sussista di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.
76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione
è respinta.
Spese
77 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE,
l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute
dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di
ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del
richiedente, pari a 550 EUR.
79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l’opponente è tenuta a
rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a
300 EUR. L’importo totale è fissato in 1 570 EUR.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
27
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

  1. La decisione impugnata è annullata;
  2. L’opposizione è respinta in toto;
  3. L’opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nei
    procedimenti di opposizione e di ricorso, per un importo totale di
    1 570 EUR.



MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021

SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 2 giugno 2021
Nel procedimento R 55/2021-5
Selle Italia S.r.l.
Viale Enrico Fermi, 2
31011 Frazione Casella D’asolo – Asolo
(TV)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131, Padova,
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 18 138 525
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. (“la
richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea
figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri per manubri.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli,
nastri per manubri e specchietti retrovisori.
2 In data 17 dicembre 2019, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
3 Le obiezioni dell’esaminatore possono essere sintetizzate come segue:
– Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal
Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana
attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per
disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta,
una motocicletta o un cavallo che provengano dall’Italia.
– Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella
scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono
il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come
contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i
prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano
la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed
esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad
oggetto la vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
3
– Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la
provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.
– Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di
carattere distintivo.
4 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente
presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di
registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità
distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La
richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività
acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente
possono essere sintetizzate come segue:
– In primo luogo, la richiedente presenta un’introduzione sulla storia
dell’azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13
sono incluse le informazioni sull’attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala,
inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai
migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,
relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente
fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.
– Successivamente, la richiedente invoca l’applicazione dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove
per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in
seguito all’uso che ne è stato fatto:
a) Documenti relativi all’Italia
o Documento 1.- Cataloghi dell’anno 2008 (suddiviso in documento 1.1,
documento 1.2, e documento 1.3).
o Documento 2.- Cataloghi dell’anno 2009 (suddiviso in documento 2.1,
documento 2.2, e documento 2.3).
o Documento 3.- Cataloghi dell’anno 2010 (suddiviso in documento 3.1
e documento 3.2).
o Documento 4.- Cataloghi dell’anno 2011 (suddiviso in documento 4.1,
documento 4.2, e documento 4.3).
o Documento 5.- Cataloghi dell’anno 2012 (suddiviso in documento 5.1
e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell’anno 2013 (suddiviso
in documento 6.1 e documento 6.2).
o Documento 7.- Cataloghi dell’anno 2014 (suddiviso in documento 7.1
e documento 7.2).
o Documento 8.- Cataloghi dell’anno 2015 (suddiviso in documento 8.1
e documento 8.2).
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
4
o Documento 9.- Cataloghi dell’anno 2016 (suddiviso in documento 9.1
e documento 9.2).
o Documento 10.- Cataloghi dell’anno 2017.
o Documento 11.- Cataloghi dell’anno 2018 (suddiviso in documento
11.1 e documento 11.2).
o Documento 12.- Cataloghi dell’anno 2019 (suddiviso in documento
12.1 e documento 12.2).
o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.
o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).
o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).
o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 –
2019).
b) Documenti relativi alla Francia
o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).
o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 –
2020).
o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
c) Documenti relativi alla Spagna
o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).
o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-
2020).
o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
d) Documenti relativi alla Gran Bretagna
o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
5
o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 –
2020).
o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
e) Documenti relativi alla Germania
o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008
-2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 –
2020).
o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008 – 2019).
f) Documenti relativi al Benelux
o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).
o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010
– 2020).
o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008 – 2019).
g) Marchi e brevetti della richiedente
o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai
marchi registrati in Italia, nell’Unione europea, in Giappone, in Corea
del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l’accento è
posto sui marchi dell’Unione europea e su un marchio identico a quello
in questione che è stato registrato in Italia.
o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che ‘SELLE ITALIA è
titolare di oltre 55 famiglie brevettuali’ e fornisce un link e una
schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.
5 Con decisione del 12 novembre 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore,
riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo
agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita
attraverso l’uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e servizi
obiettati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato
disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:
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6
Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE
– Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell’Ufficio del
17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo
di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.
Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE
– Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il
pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di
conseguenza, l’estensione geografica dell’obiezione è relativa all’Italia. In tal
senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori
francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.
– Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del
pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come
richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere
immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di
una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell’Ufficio, la
documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e
convincenti al riguardo.
– In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12,
non possono dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno,
poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro
struttura, in relazione al segno contestato:
– In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi
inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato)
potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di
determinare l’origine commerciale dei prodotti in questione.
– D’altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti
dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
7
possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a
determinare l’origine commerciale dei prodotti.
– Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel
Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si
riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con
elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare
insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che
compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi
sono accompagnati da altre parole.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
8
– La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a
sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia,
questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo
luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il loro
valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste
affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si
riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che
potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi
documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da
quello ora richiesto.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
9
– Pertanto, l’Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa
dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.
– Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere
distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati
dal richiedente dinanzi all’Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la
registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere
valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice
dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente
dell’Ufficio. Inoltre, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il
segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno
Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all’area
linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.
– In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un
fatto irrilevante.
– I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito
in seguito all’uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se
si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente
collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni
utilizzati dal richiedente.
– Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico
consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati,
attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
come richiesto.
– Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia
sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere
distintivo in Italia attraverso l’uso fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della
presentazione della richiesta.
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10
6 In data 12 gennaio 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 11 marzo 2021.
Motivi del ricorso
7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente
– Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha
dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia
sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio
SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo
così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più
efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero
per far sì che “una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi
grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una
determinata impresa”.
– Quanto al fatto che “il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale
marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione europea (Italia in
questo caso) in cui esso ne era privo”, la richiedente ha prodotto decine di
documenti, tra i quali le fatture attestanti l’attività promozionale del
Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019.
Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l’attività
promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente
abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei “main sponsor”
del Giro d’Italia, la corsa a tappe più importante d’Italia e seconda nel mondo
solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti
21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all’interno della sede di Selle
Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di
maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia
del ciclismo.
– La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove
relativamente a “fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta
dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le
dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni
professionali”.
– Quanto all’intensità dell’uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e
opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti
promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato
dell’azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
11
provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della
storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour;
materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in
cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.
– Quanto all’estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo
l’Italia, ma le nazioni più popolose dell’Unione Europea quali Gran Bretagna,
Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda
il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia
all’Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del
perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.
– Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio “deve essere
valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la
registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione
presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi
in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”,
pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione
SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a “selle per
bicicletta” in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione
del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di
un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE
ITALIA caratterizza selle di alta qualità.
– L’impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che
l’esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa
documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti
solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini
demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non
può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l’acquisita
distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che “le prove del
carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso”.
Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una
parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L’articolo 97,
RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a
dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita,
cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni
riguardanti l’investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa,
tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro
intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni
giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente
ed anche in quantità considerevole.
Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l’acquisizione di
carattere distintivo
– La censura emessa dall’Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva
– è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per a quale le prove
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
12
fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere
dalla veste grafica.
– Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli
elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in
Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di
segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l’attenzione del
consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente
per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo
luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due
marchi, l’aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,
per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.
– La richiedente contesta altresì l’affermazione dell’esaminatore secondo la
quale “si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal
richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. […]
Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i
consumatori a determinare l’origine commerciale dei prodotti”. Secondo
l’Ufficio l’elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul
prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in
grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una
determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.
– Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una
ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede
pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un
marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene
che l’erroneità del ragionamento seguito dall’esaminatore trovi conferma nel
paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica
dell’esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l’uso
non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non
essendo quella che ha procurato l’acquisizione della notorietà, il marchio
dovrebbe essere rifiutato.
Conclusioni
– La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3
RMUE, l’acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA
presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo
dello stesso.
– In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la
partnership pluridecennale con il Giro d’Italia, durante il quale il marchio
SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di
spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante
successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere
leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una
parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d’identificare i
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
13
prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come
originari dell’omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile
distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono
percepiti come originari di una determinata impresa.
– Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove
prodotte dalla richiedente e “di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA,
indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere
distintivo”.
Motivazione
8 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Ambito del ricorso
10 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, “[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi
con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non
abbia accolto le sue richieste”.
11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la
decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte
disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata
rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.
12 D’altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è
volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata solo nella misura in
cui l’esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.
13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della
decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti
prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono
relativi soltanto all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le
conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in
questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
14
15 L’ambito dell’appello è, pertanto, circoscritto all’esame della rivendicazione della
richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in
contestazione, un carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la
motivazione e le conclusioni dell’esaminatore in merito alla natura descrittiva e
alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di
lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni
espresse nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.
Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
17 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si
applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato
fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione
stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,
quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione
(21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base
all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha
acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte
dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il
territorio rilevante è l’Italia.
19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato
acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione
europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P,
Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis,
EU:C:2006:530, § 22).
20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso,
deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della
categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti
dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,
nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation
d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella
fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e
altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente
informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e
convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione
significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i
prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un’impresa
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
15
determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61;
26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e
giurisprudenza ivi citata).
22 Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito
all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del
mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014,
C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare
una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la
prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il
marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.
23 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in
considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio,
l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità
degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli
ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa
determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione
(15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 90).
24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio
come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a
registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06,
BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
25 Alla luce dei criteri suesposti, l’esame congiunto del materiale probatorio
presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha
sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano di
riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito della
domanda), grazie al segno , i prodotti e servizi in contestazione
come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.
Valutazione delle prove depositate dalla richiedente
26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in
Italia, in seguito all’uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato le prove
elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.
27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in particolare, le
prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21,
perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico italiano di
riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE
ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente
rilevante ai fini dell’accertamento del carattere distintivo acquisito ai sensi
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
16
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati
rilevanti quanto all’uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti
ai brevetti titolarità della richiedente.
28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente
quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei
prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare
dall’anno 2008 all’anno 2019.
29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:
a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l’italiano;
b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima
pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa
dello stesso;
c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per
biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e
specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire
un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla
richiedente come Documento 14.3;
e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali
principalmente le seguenti:
Versione n. 1:
Versione n. 2:
Versione n. 3:
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
17
30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione
ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello
e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali
da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del
pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime
differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non
sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio
contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel
caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una
sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della
domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e
non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.
31 Pertanto, la Commissione conclude che l’uso dei marchi presenti nei cataloghi
prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell’esame
dell’acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che
i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze
di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però
sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno
in questione come segno distintivo di una determinata impresa.
33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la
Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al
deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per
ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l’altro a un unico cliente italiano, la
società Ciclo Promo Components S.p.A.
34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché
l’importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la Commissione
ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti
per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono
sufficienti per se a provare l’uso qualificato necessario ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento
possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere
distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare
l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l’uso
effettivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE.
35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la
Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e
14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell’arco di un decennio. Nel
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
18
contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo
giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per
dimostrare l’uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del segno da
parte del pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe “Giro
d’Italia” (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al
segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e alle
modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente esposto al
segno de quo.
37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti promozionali
della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione durante
alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito grazie
all’uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati
oggettivi.
38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta dalla
richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l’uso nel
mercato italiano del marchio in questione, almeno per le “selle per biciclette”
della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della documentazione
prodotta dalla richiedente.
39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i
consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono
indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale
indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del
pubblico italiano di riferimento.
40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di
commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della
percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono essere
sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli, fatture,
sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a provare che i
consumatori percepiscono il segno come segno distintivo
della richiedente.
41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti il
livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul
mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di prova
diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione reale
del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a dimostrare
l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, rispetto ai quali altri tipi
di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano
prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13,
T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla
richiedente. A tal proposito, quanto all’affermazione della richiedente che “A
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
19
pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che
consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell’ambito del
ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.
Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del
49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%”, la Commissione nota che si
tratta di dati estratti da un’unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in
particolare la “Maratona les Dolomites” (le altre tre competizioni citate non si
riferiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di
capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto
si riferiscano i dati in questione.
43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola
indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81
milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili
per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l’uso. La
richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per
Stato Membro dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’Italia, né specifica
quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,
qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de
quo.
44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in
particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli
ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un’impresa
determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti
quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il
marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da
un’impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione
impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno
ha acquisito distintività tramite l’uso.
Sulle registrazioni anteriori
45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è
importante ricordare che le decisioni dell’Ufficio si basano sull’applicazione del
RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente
sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non
sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (28/06/2004,
C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli
Stati Membri dell’UE. La giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea è
costante nell’affermare che l’Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le
domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in
nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le
prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia
stato precedentemente ammesso alla registrazione dall’Ufficio stesso, oppure da
Paesi membri della stessa zona linguistica.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
20
46 Anzi, l’applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del
principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio
vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al
fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del
diritto e di buona amministrazione che l’esame di ogni domanda di registrazione
deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi.
Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un
segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili
nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il
segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche
dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno
di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea è composto in
modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata
dall’EUIPO come marchio dell’Unione europea e che riguarda prodotti o servizi
identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi
(23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).
47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli
impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE. D’altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la
richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l’uso ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non
può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa
delle precedenti decisioni dell’Ufficio.
48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in
Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell’Unione europea è un
sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche
che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema
nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
Conclusioni
49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto
di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e
servizi contestati nelle Classi 12 e 35.
50 Inoltre, la richiedente non ha provato l’acquisizione di un carattere distintivo
attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai
prodotti e servizi contestati.
51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la
decisione impugnata e respinge il ricorso.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
21
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

  1. Il ricorso è respinto.
    Firmato
    V. Melgar
    Firmato
    S. Rizzo
    Firmato



MARCHIO DESCRITTIVO IN CLASSE 29 – Olio -Commissione di Esame 16-10-2020

L’OLIVA LECCINO ad avviso della Commissione di esame è un marchio descrittivo dei prodotti oggetto del marchio, prodotti in classe 29, principalmente olio, per cui viene rigettato e non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/01/2021

  ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.  P.O. Box n. 187 I-60035 Jesi (Ancona)  ITALIA
Fascicolo nº: 018313098
Vostro riferimento: MON/20209/PS
Marchio: L’OLIVA LECCINO
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: MONINI S.P.A.  Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 I- Spoleto (PG)  IT

In data   16/10/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nelle lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.  

Nel rilievo si comunicava , il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il seguente significato: oliva leccino.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere lettera b) e c)  e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018313098  è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Marchio Descrittivo: se il marchio evoca informazioni sulla natura e sulla qualità del servizio offerto.

Il consumatore che si approcciasse al marchio percepirebbe il segno come contenente informazioni dei servizi forniti, nel caso di specie organizzazione di fiere e, l’organizzatore di fiere ha come oggetto tecnologie che prevedono anche “emissioni zero” cioè il non rilascio di gas nell’atmosfera da parte di autoveicoli a motore. Per cui il consumatore di riferimento, pur contenendo il marchio una forma grafica sufficientemente originale di colore verde, assocerebbe il marchio a informazioni sulla natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 18/01/2021

In data 21/09/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi prestati/resi (Organizzazione di fiere) hanno come oggetto tecnologie che prevedono, per esempio, il non rilascio di gas nell’atmosfera derivanti da un processo di produzione o di autoveicoli dotati di motori a combustione interna, quindi emissioni zero. Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati che consistono nella dicitura “ZEROEMISSION” congiunta di colore verde, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali la natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 300 605è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO




MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020

Secondo l’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il marchio “LEGA & CHIUDI” è descrittivo.

Il sacco chiuso con un legaccio ivi rappresentato ad avviso di EUIPO non sarebbe originale rispetto al prodotto che si vuole tutelare, cioè i sacchi, allo stesso modo la parte verbale LEGA E CHIUDI non aggiungerebbe nulla di distintivo e originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/12/2020

  Rossella Masetti  via G. Garibaldi n.1 I-41058 Vignola ( Modena)  ITALIA
Fascicolo nº: 018278515
Vostro riferimento: S8-12.EM.1
Marchio: LEGA & CHIUDI
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: SORAGNI S.R.L.  Via Nino Bixio 27 I-46012 BOZZOLO (MANTOVA)  ITALIA

In data 17/08/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 18/09/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

  1. Il marchio in questione è un marchio complesso composto da tre elementi facilmente distinguibili: il primo caratterizzato dalla “bocca” di un sacco chiuso dalla particolare raffigurazione di un nastro che realizza un anello, il secondo elemento è un elemento geometrico, ovvero un doppio cerchio che forma un anello, all’interno del quale viene inciso il terzo elemento del segno consistente nella dicitura “LEGA & CHIUDI”. Di particolare distintività appare la forma del fiocco che chiude il sacco. Infatti, detto elemento [e caratterizzato da un doppio giro di corda che avvolge il sacco e dalla formazione di un anello che richiama il manico di una borsa. È altamente improbabile data la sua innaturalità che il consumatore lo percepisca come informativo e/o descrittivo della natura o della funzionalità del prodotto. Inoltre, va rilevato che gli elementi che chiudono i sacchi sono trasparenti e difficilmente notabili a primo impatto. Infine, l’elemento figurativo del fiocco nonché la sua particolare forma, non sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda. L’elemento figurativo del legaccio e quella particolare forma che lo stesso assume nel marchio non è comunemente utilizzato o abituale in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda
  2. La figura geometrica ad anello non deve essere considerata come una mera cornice o margine in primo luogo perché al suo interno è presente l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI” caratterizzante il segno, in secondo luogo perché la raffigurazione del legaccio che forma il manico è in rilievo rispetto alla figura geometrica ad anello. Pertanto, si ritiene che detta figura geometrica non possa considerarsi come semplice ma piuttosto come un elemento caratterizzante il marchio idonea a creare un’impressione complessiva sufficientemente distintiva.
  3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il segno sia dotato di carattere distintivo.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. Nel caso che ci occupa, la percezione del marchio deve essere valutata in base al pubblico di lingua italiana.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Come giustamente osservato dal richiedente, poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

Come già affermato dall’Ufficio nella sua precedente missiva gli elementi verbali del marchio in esame hanno un chiaro significato per il consumatore di lingua italiana ossia “avvolgere con una fune, spago o altro mezzo flessibile, al fine di impedire l’entrata o l’uscita di materiale o un liquido un gas da un contenitore”. Detto argomento non è stato contestato e, pertanto, l’Ufficio intende che il richiedente sia d’accordo con lo stesso. Egli sostiene, tuttavia, che gli elementi grafici siano sufficientemente originali da dotare di carattere distintivo il segno de quo.

Orbene, l’Ufficio non è di detto avviso in quanto tale argomento non è di applicazione al caso di specie. Infatti, il segno per cui è stata chiesta la registrazione, analizzato nel suo complesso, non presenta sufficienti elementi di fantasia che lo rendano distintivo e che permettano di superare il suo carattere sostanzialmente descrittivo.

In particolare, gli elementi figurativi consistono nella presenza di un sacco di colore nero, che viene chiuso grazie ad un legaccio (corda o spago), ed una figura geometrica consistente in un doppio cerchio al cui interno viene inserito l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI”.

Orbene, appare evidente come detti elementi non solo non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio ma, al contrario, non fanno altro che rafforzare il suo carattere descrittivo come verrà specificato in seguito.

La rappresentazione del sacco di colore nero è, infatti, piuttosto standard e richiama, in maniera inequivocabile, i prodotti per i quali si chiede protezione ossia dei sacchi. Stesso discorso vale per la rappresentazione del legaccio che, per quanto leggermente stilizzato, nel suo insieme ha una forma comune a questo tipo di prodotti e mostra quella che è la funzione stessa del legaccio, ossia quella di legare il sacco il sacco impedendo, in tal modo, la fuoriuscita del materiale presente al suo interno.

I due cerchi che contengono al loro interno gli elementi verbali sono figure geometriche semplici che non si distaccano in nessun modo dalla loro classica rappresentazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il fatto che ai detti cerchi venga sovrapposto il legaccio non è in alcun modo sufficiente a dotare il segno della necessaria distintività. Per ciò che concerne, infine, gli elementi verbali posti all’interno dei cerchi, occorre osservare come gli stessi siano rappresentati in caratteri standard e sono altresì leggibili prima facie dal consumatore.

Pertanto, detti elementi, visti nel loro complesso, trasmettono e/o comunicano al consumatore un messaggio chiaro ed inequivocabile ossia che è possibile chiudere i prodotti per i quali si chiede protezione (sostanzialmente sacchi) legando l’apposito legaccio. Il marchio, nel suo complesso, presenta perciò un legame diretto con i prodotti oggetto dell’obiezione, risultando pertanto, descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

Atteso che il segno de quo è descrittivo della natura dei prodotti nonché della loro funzionalità, il marchio in esame è, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) RMUE (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86, § 86).

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 278 515 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “amaro” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente), rappresentato
da Studio Bonini S.r.l., Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italia(rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia (titolare), rappresentato da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio,
6, 31100 Treviso, Italia  (rappresentante
professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana
la seguente

DECISIONE

1.       La domanda di nullità è
accolta.

2.       Il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente
nullo.

3.       Il titolare del marchio dell’Unione
europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità
contro il marchio dell’Unione europea n. 13
927 363 ‘amaro 33’ (marchio verbale) (nel prosieguo il ‘MUE contestato’),
depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato,
ossia:

Classe 33:  Bevande alcoliche
(escluse le birre).

Il richiedente ha
invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazione
presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE
contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola “amaro” descrittiva
dei prodotti contestati in quanto riferibile a un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero ‘33’ identificativo della
gradazione alcolica dell’amaro stesso, come indicato sul sito web dell’azienda
venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non
fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso
coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva
che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente
descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi
rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle
Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il
segno ‘15’ per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come
identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude
che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere
distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le
seguenti prove:

  • Risultati di una ricerca effettuata sul motore di
    ricerca ‘Google’ che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione
    alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
  • Copia della scheda prodotto dell’Amaro 33 che viene
    presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di
    Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le
osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a
disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché,
alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data
01/07/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del
procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli
elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1,
LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1,
lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un
marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità
si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione
europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le
cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per quanto concerne la valutazione
degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE,
che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del
marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non
effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati
dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento
si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa
prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi
persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili
(23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al
periodo in cui è stata depositatala
domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo
successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla
situazione al momento del deposito (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma
persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che le indicazioni
o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali
si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti
(12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire,
nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il
quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del
marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio,
al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la
stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra,
qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, §
28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al
divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti
un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di
riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione
dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007,
T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340,
§ 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni
e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al
momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi
coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come
emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e
indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15,
Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo
deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi
significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui
trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

La valutazione del carattere descrittivo di un
segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei
servizi in questione e, dall’altro, della comprensione che ne ha il pubblico di
riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare
sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e
destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, §
48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella
lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il
carattere distintivo è il consumatore italofono dell’Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente
sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei
prodotti in esame poiché contenente un’espressione che ne identifica una determinata
caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste
nella dicitura ‘AMARO 33’.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni
fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine amaro designa
una tipologia di bevanda alcolica, ossia un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario online ‘Garzanti Linguistica’). Si tratta, pertanto, di un prodotto
che rientra nella categoria generale delle bevande alcoliche (escluse le
birre)
per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno
si compone del numero ‘33’, che, a detta del richiedente, verrà percepito dal
consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla
precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, relativa alle
singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da
numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§
29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla
condizione che quest’ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se
il numero ‘33’ possa ragionevolmente designare una “caratteristica” dei
prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti
di bevande alcoliche (eccetto le birre) è possibile considerare che il contenuto
alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il
Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande
spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol. (v. Allegato II
‘Bevande Spiritose’ punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le
osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel
mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto
dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi
contengano una contenuto alcolico del 33%.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del
cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta
di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del
suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di
Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in
grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso
concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei
prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l’amaro
è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15
e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori
interessati, la quantità indicata dalla cifra ‘33’ identifichi il volume
alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto amaro è compreso nella
voce generale bevande alcoliche (eccetto le birre), il contenuto
descrittivo del segno è riconducibile all’intera categoria dei prodotti
contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del
carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei
quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla
quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata
dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, §
18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13,
EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l’esistenza di una relazione sufficientemente diretta
e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al
pubblico italofono dell’Unione di percepire immediatamente e direttamente una
descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005,T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico
dell’Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è
sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto
per una parte dell’Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59,
paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla
registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi
di carattere distintivo. Tali marchi “sono reputati inidonei a svolgere la
funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine
del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al
consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in
questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta,
qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, §
26).

La nozione di interesse generale sottesa
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla
funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o
all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio
contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile
questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C‑304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante,
sussiste una certa interferenza tra l’impedimento alla registrazione attinente
alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di
marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che
si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è
necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e
servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla
registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist &Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di
caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è,
dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali
prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour,
EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la
mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti
dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto
che la dicitura ‘AMARO 33’ di cui il segno è costituito si riduce, come sopra
argomentato, ad un’indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica amaro.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì
di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento
rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato
disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere
b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre
verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli ulteriori
motivi di nullità addotti dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli
articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE
(13/09/2016, T−563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento
conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e ilmarchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti
i prodotti contestati.

SPESE

Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in
una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio
dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché
tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1
e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di
annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla
base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai
sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la
tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.