Marchio descrittivo che evocherebbe il “Coronavirus” non registrabile – Alicante 04-08-2023

Il segno “Corona” che intende contraddistinguere salviette e prodotti per l’igiene ad avviso della commissione esaminatrice rimanda a Coronavirus per cui è descrittivo e non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/08/2023
*************************
Milano
ITALIA
Fascicolo nº: *******************
Vostro riferimento: ********************
Marchio: CORONA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ********************
Napoli (NA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/07/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti delle Classi 5 e 16 che, dopo le modifiche
dovute ad irregolarità di classificazione, sono i seguenti:
Classe 3 Salviettine umide detergenti per usi igienici, salviettine igieniche anche ad
uso carta igienica.
Classe 5 Preparati e prodotti per l’igiene compresi disinfettanti ed antisettici per uso
igienico e per uso domestico, salviette disinfettanti ed antibatteriche,
fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche, panni per la pulizia
imbevuti di disinfettante per uso igienico, gel e spray igienizzanti ed
antibatterici, saponi e detergenti medicinali e igienizzanti e disinfettanti ed
antibatterici; articoli assorbenti per l’igiene personale compresi assorbenti
igienici, pannolini igienici, pannolini di carta, pannolini-mutandina di carta
usa e getta per neonati; prodotti per l’igiene e la cura della persona per uso
medico compresi fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni
farmaceutiche, tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche, salviette
medicate imbevute, soluzioni detergenti per uso medico; tutti gli anzidetti
prodotti sia per uso domestico che industriale.
Classe 16 Prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l’igiene e
la cura della persona compresi carta assorbente, bobine e rotoli di carta da
cucina e di carta igienica, asciugatutto in carta, asciugamani e strofinacci
monouso in carta, tovaglie, tovaglioli e tovagliolini di carta, carta da forno,
carta per la confezione di alimenti, pellicole in carta per imballare gli
alimenti, carta igienica, fazzoletti di carta, salviette di carta per uso
cosmetico, salviette di carta per la pulizia; fogli assorbenti e sacchetti in
carta o plastica per l’imballaggio di prodotti alimentari, pellicole in plastica
per imballare gli alimenti; sacchi per la spazzatura in carta e plastica; carta
per la produzione di lenzuola chirurgiche, carta copri lettini per visite
mediche; tessuti grezzi per la toilette; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso
domestico che industriale.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori
    europei in generale, dato che il termine ‘corona’ è diventato famoso in tutto il mondo
    almeno dal marzo 2020, quando è stata dichiarata dall’OMS una pandemia che va
    sotto il nome di ‘SARS-CoV-2’, successivamente chiamato ‘coronavirus’ e
    comunemente abbreviato in ‘corona’, oppure indicato anche come ‘COVID-19’. Il
    pubblico di riferimento è quindi il consumatore medio dell’Unione Europea che
    percepirebbe il segno come indicante il significato di cui sopra.
  • Il suddetto significato del termine «CORONA», di cui il marchio è composto, è stato
    supportato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da riferimenti Internet
    e di dizionario (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corona,
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Corona, https://pt.wikipedia.org/wiki/Corona).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che (i) i prodotti quali prodotti e preparati per l’igiene e per uso medico, disinfettanti,
    spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti disinfettanti ed antibatterici ecc.
    sono destinati a proteggere dall’infezione da COVID-19 o Coronavirus; (ii) i prodotti
    quali prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l’igiene e la
    cura della persona, pellicole in plastica per imballare gli alimenti, sacchi per la
    spazzatura ecc. sono destinati a prevenire la diffusione del COVID-19 (ad esempio
    perché monouso, o facilmente igienizzabili). Pertanto, il segno descrive la
    destinazione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    Pagina 3 di 19 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni l’08/09/2022,
concesse in pari data dall’Ufficio. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
18/11/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE,
in data 22/02/2023 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura
principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in
seguito all’uso. In data 17/04/2023 il richiedente ha confermato che la richiesta era da
considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente del 18/11/2022 possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente usa il marchio “CORONA” fin dal 2006 per contraddistinguere
    prodotti di carta per l’uso domestico e professionale. I prodotti ‘CORONA’ sono
    oggetto di distribuzione diretta e tramite catene di supermercati, con promozione
    e pubblicizzazione online sul proprio sito istituzionale. Tale uso ha rafforzato la
    capacità del marchio di identificare i prodotti come provenienti dal richiedente
    (documenti allegati).
  2. La richiedente è titolare di altre registrazioni italiane per il marchio “CORONA”
    verbale e figurativo.
  3. La parola ‘corona’ deriva dal latino “coronă” e, secondo vari dizionari, il significato
    primario in italiano è “ornamento a forma di cerchio che si pone sul capo come
    segno dell’autorità o dell’eccellenza di chi la porta”. “Corona” è anche un
    cognome piuttosto diffuso (solo in Italia si contano più di 4200 individui).
  4. Il segno in esame è in italiano, quindi rileva la percezione dei consumatori italiani
    (o di lingue affini come lo spagnolo). L’Ufficio, tuttavia, cita solo alcuni esempi
    parziali della definizione del termine ‘CORONA’, nessuno dei quali da dizionari
    italiani. In nessuno dei testi italiani consultati (copie allegate) risulta che
    ‘CORONA’ significhi ‘Covid’.
  5. Nessuno dei dizionari citati dall’Ufficio riporta ‘covid’ come primo significato di
    ‘CORONA’. Spesso il primo significato è quello di origine latina, nel senso di
    copricapo regale. Ciò vale per tutte le lingue rilevanti nella fattispecie che siano di
    origine latina o greca (da cui discende “CORONA” – estratti da Wikipedia
    allegati). Laddove riferito al Covid, il termine in esame è menzionato solo per
    l’associazione con la struttura “a corona” del virus del Covid, e non perché la
    parola “CORONA” significhi “coronavirus”.
  6. Non è desumibile o di immediata conseguenza ritenere, sulla base degli esempi
    riportati dall’Ufficio (che prendono in considerazione il pubblico consumatore in
    via parziale e risultano infondati) che il pubblico medio di riferimento europeo
    possa, di fronte al segno in esame, percepire il marchio con il significato di
    “coronavirus “o come abbreviazione di tale termine, e quindi associarlo in via
    immediata e diretta al virus. Gli esiti di una ricerca su Google ® evidenziano la
    presenza (pressoché totale) di riferimenti ad altri significati o connotazioni del
    termine.
  7. Nella lista dei prodotti rivendicati non vi è alcuna indicazione circa la loro
    Pagina 4 di 19
    specifica applicazione o destinazione d’uso rispetto al Coronavirus. Sono prodotti
    di largo consumo per la normale igiene e pulizia personale e domestica
    quotidiana. Inoltre, la «caratteristica» asseritamente descritta dal segno non
    designa una proprietà facilmente riconoscibile dal pubblico e soprattutto non è
    una caratteristica oggettiva ed intrinseca alla natura dei prodotti e neppure
    inerente e permanente per tali prodotti, immediatamente percepibile dal pubblico
    consumatore.
  8. L’Ufficio ha registrato altri marchi a componente ‘CORONA’.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
    (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
    l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
    impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Pubblico rilevante
    Come indicato nella lettera di obiezione del 14/07/2022, nella fattispecie il pubblico di
    riferimento è il consumatore medio dell’Unione Europea perché il segno “CORONA”
    costituisce la parte iniziale di ‘coronavirus’ e tale virus (dal nome ufficiale ‘SARS-CoV-2’) è
    noto mondialmente per aver causato un’emergenza sanitaria globale senza precedenti. Il
    termine “CORONA”, dal 2020, è stato ed è tuttora diffusamente utilizzato in via autonoma
    come abbreviazione del termine completo ‘cornonavirus’, a livello mondiale.
    La pandemia mondiale da coronavirus è un fatto noto che, come tale non ha bisogno di
    essere provato, come anche l’adozione dell’abbreviazione “CORONA” per riferirsi ad essa e
    al virus responsabile, sin dall’esordio della pandemia. Il suo uso esteso e comune è
    dimostrato anche dall’adozione in documenti istituzionali, quali la ‘Corona investment
    initiative (CII)’, ovvero il primo di vari provvedimenti in ambito fiscale dallo stesso nome
    adotati dall’Unione Europea dal marzo 2020 per mitigare gli effetti economici della
    pandemia. A titolo esemplificativo si indicano siti web in varie lingue in cui si trovano
    riferimenti alla CII, emersi da una ricerca il 03/08/2023:
  9. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/remarks-bymario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
    Pagina 5 di 19
  10. https://www.google.com/url?
    sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYhv_267uAAx
    UAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.centroeinaudi.it%2Fimages
    %2Fabook_file%2Fbdl228-onlinedef.pdf&psig=AOvVaw0iXNP1VXTkcSHrsDoAT4J1&ust=1690992245420174&opi=
    89978449
  11. https://www.google.com/url?
    sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKE
    wjYg-2m7LuAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F
    %2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid
    %3D2020D33787&psig=AOvVaw21FJd1kf1Vtu46eyAHpfzK&ust=16909922166608
    02&opi=89978449
    a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione
    “marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono
    servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
    provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
    servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio” (enfasi aggiunta).
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    Pagina 6 di 19
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
    designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il
    prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34) (enfasi aggiunta).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno «CORONA» in relazione ai prodotti designati
    che consistono in articoli per igiene e pulizia personale, domestica e professionale nelle
    Classi 3, 5 e 16, cioè prodotti che consentono di proteggersi dal virus che ha causato la più
    estesa pandemia mondiale del nostro secolo, globalmente noto anche come «CORONA».
    Nello specifico, per quanto riguarda le salviettine della Classe 3 e i preparati e prodotti
    (panni, salviette, spray, tovaglioli, ecc.) della Classe 5, il segno trasmette il messaggio che
    hanno la proprietà di proteggere, detergere, disinfettare e igienizzare rispetto al virus del
    Covid-19. Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 16 per i quali il segno
    descrive il fatto che gli articoli in carta o plastica proteggono rispetto al noto virus e ne
    prevengono la diffusione (sono monouso, facilmente igienizzabili, ecc.). In definitiva, il
    richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno non sia descrittivo dei
    prodotti oggetto di obiezione.
    Il richiedente argomenta che l’Ufficio non abbia fornito una definizione da un dizionario per
    tutte le lingue rilevanti. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il
    segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I
    dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole
    composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea
    deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal
    giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo
    decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare
    affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
    segno in alcune lingue e da fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire da Wikipedia,
    che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto,
    anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno tal quale, il
    significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso
    sufficientemente chiaro.
    Il richiedente basa molta parte delle sue argomentazioni sostenendo che il termine
    “CORONA” ha altri significati, tra cui spicca per frequenza quello di ‘copricapo regale’.
    Inoltre, sostiene che si tratti di un cognome diffuso.
    Tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili. Perché un marchio sia escluso dalla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    Pagina 7 di 19
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla
    registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in
    uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di
    cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32) (enfasi aggiunta).
    Per il consumatore di riferimento è chiaro che, quando il termine ‘CORONA’ è affisso su
    prodotti per la pulizia e l’igiene, il messaggio è descrittivo e indica che sono articoli per la
    protezione dal noto virus, per combattere la sua diffusione tramite la disinfezione e
    igienizzazione della persona e di quanto la circonda. Sul mercato, molti tra i prodotti obiettati
    sono commercializzati da terzi facendo riferimento esplicito alla loro capacità ed efficacia
    rispetto al Covid-19, come ad esempio:
  12. https://www.purplepanda.ie/pdi-sani-cloth-af-universal-alcohol-free-wipes-soft-packwith-200-wipes
    Traduzione dell’Ufficio: Clinell Universal Salviette per Superfici Salviette efficaci
    SARS e Corona – Mega confezione da 200.
  13. https://www.gekatex.com/en/oem-automotive/33-ipaclean-gekamicro60.html
    Pagina 8 di 19
    Traduzione dell’Ufficio: Sgrassante ad alcool isopropilico a base di speciale panno
    in microfilamento da 60 gsm (…) Usi raccomandati (…) Rimozione di polvere e
    grasso prima del trattamento Corona.
  14. https://www.medguard.ie/sanicloth-universal-wipes.html
    Traduzione dell’Ufficio: Gamma di salviette universali senza alcool SaniCloth (…)
    Caratteristiche e benefici: (…) Ampio spettro di uccisione con tempi di trattamento
    rapidi (…) Virus avvolti (…) HBV, HCV, HIV, HSN1, SARS, Corona.
    (Risultati di una ricerca su internet in data 03/08/2023).
    Il fatto che un dizionario non riporti come primo significato di “CORONA” quello di
    ‘coronavirus’ non è rilevante, mentre è significativo che sia incluso tra i significati. Inoltre, a
    differenza dei risultati delle ricerche del richiedente su Google ®, la medesima ricerca di
    “CORONA” effettuata dall’Ufficio in data 03/08/2023 ha restituito abbondanti riferimenti al
    coronavirus del Covid-19, spesso tra le prime posizioni, anche impostando la ricerca
    avanzata per lingua e paese, mostrando altresì l’uso di “CORONA” come termine autonomo:
  15. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=corona
    Pagina 9 di 19
  16. Irlanda: https://www.google.com/search?
    hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=
    countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
    Pagina 10 di 19
    Pagina 11 di 19
  17. Finlandia: https://www.google.com/search?
    hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=co
    untryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
    Pagina 12 di 19
    Pagina 13 di 19
  18. Germania: https://www.google.com/search?
    hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=
    countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
    Pagina 14 di 19
    Il richiedente sostiene che il segno non è descrittivo di caratteristiche dei prodotti perché
    questi non sono espressamente elencati nella domanda come destinati per l’uso in relazione
    al virus della pandemia da Covid-19.
    L’Ufficio dissente. La domanda in esame rivendica categorie di prodotti ampie, tutte relative
    a prodotti di largo consumo per l’igiene e pulizia personale, domestica e professionale. Le
    obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio
    oggetto della domanda di registrazione sarebbe direttamente descrittivo, ma anche alla
    categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile
    o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è
    direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,
    l’obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia
    (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Nella fattispecie, i prodotti per
    l’igiene e pulizia personale, domestica e professionale per la protezione contro il Covid-19 o
    per la prevenzione rispetto al virus ben rappresentano una categoria speciale all’interno
    dell’ampia categoria rivendicata nella domanda. Pertanto, il segno è descrittivo rispetto a
    Pagina 15 di 19
    caratteristiche dei prodotti designati.
    Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa
    riferimento il richiedente.
    In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali italiane poiché quanto ivi stabilito può non valere necessariamente in
    tutta l’UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come ad esempio
    n. 013819354 , n. 018519665 , n. 018437946 . Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto includono elementi verbali e figurativi assenti nel marchio in esame. Pertanto,
    anche questo argomento è privo di fondamento.
    b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione
    “marchi privi di carattere distintivo”. Si tratta di marchi che non consentono al pubblico
    Pagina 16 di 19
    interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora
    l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa»
    (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni
    comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
    (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che esista un’evidente sovrapposizione tra le sfere di
    applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da
    b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004,
    C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
    In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
    T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
    Poiché “CORONA” ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE.
    c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
    del 18/11/2022, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
    carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
    Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19
    e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso negli ultimi 17 anni nel settore dei prodotti in carta per l’uso
    domestico e professionale.
    A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
    18/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
    Allegati A: Estratti dal sito web del richiedente;
    Allegati B: Estratti dal sito Wayback Machine relativi al sito web del richiedente;
    Allegati C: Estratti da dizionari italiani e inglese, estratti da Wikipedia in numerose
    lingue dell’UE, estratti di ricerche su Google ®, tutto sul termine “CORONA”.
    Valutazione delle prove
    Pagina 17 di 19
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
    indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
    ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
    stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
    segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
    di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
    servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
    giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
    all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
    oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
    evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
    pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
    provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
    relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
    soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
    astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
    tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
    era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
    la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
    durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
    promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
    scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
    di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
    prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
    considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
    prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
    avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
    in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
    marchio dell’Unione europea, avvenuta il 30/05/2022. Molti dei documenti presentati
    corrispondono a un periodo precedente a tale data.
    Pagina 18 di 19
    L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
    distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
    demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
    Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e “prove secondarie”
    (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
    indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
    superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
    corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
    Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
    dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
    Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
    distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
    essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
    et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
    carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
    aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
    noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
    Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico generale
    dell’Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere
    distintivo in seguito all’uso in tutti i territori dell’Unione europea.
    La documentazione prodotta dal richiedente mostra riferimenti all’uso del marchio in Italia.
    Peraltro, questi consistono essenzialmente in estratti dal sito web del richiedente,
    insufficienti, da soli a provare la percezione del marchio da parte del pubblico italiano di
    riferimento. In assenza di ulteriore documentazione, sia di tipo diretto, come ad esempio
    indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
    associazioni di categoria e professionali dell’Unione europea, che di tipo di tipo indiretto o
    secondario, come a esempio, fatturato, spese pubblicitarie, ecc., i documenti a sostegno
    presentati dal richiedente non assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo
    in seguito all’uso in Italia del marchio richiesto.
    Non vi sono prove relative all’uso in nessun altro paese dell’Unione europea. Pertanto la
    prova dell’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso rispetto a tali paesi non è stata
    raggiunta.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018710065 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    Pagina 19 di 19
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Marchio descrittivo settore alimentare non registrabile

CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023
*************************
ITALIA
Fascicolo nº: 018801903
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 08/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 29 Pesce congelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
animali acquatici del mar Mediterraneo.
− II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è
composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.treccani.it/vocabolario/crostacei/
https://www.treccani.it/vocabolario/mediterraneo/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini
provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da
una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcato, che richiama la forma di
un’etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI
MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018801903 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023

GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/05/2023
***************
*****************
**********************

Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:*******************
Marchio: GOSIGN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
***********
**************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 29/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire
la sicurezza della posta elettronica; Software per l’elaborazione di
pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni
software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a
distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia
blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta
elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche;
Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati
nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede
elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per
computer legati all’ accesso e per l’accesso a reti informatiche, banche dati
e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici
e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di
telecomunicazione.
Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel
settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
contrattualizzazione elettronica.
Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per
la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.
Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità];
Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e
valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati
tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di
autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione
elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti;
Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di
consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e
sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi
informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici
tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo,
fornitura e manutenzione dell’accesso e informazioni su reti di computer, su
contenuti e servizi nel settore dell’identificazione elettronica, della
certificazione elettronica, dell’archiviazione elettronica e delle tecnologie per
la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: “va e firma” o “firma!”
• I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1
Pagina 3 di 4
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come
un’esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la
creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un ‘ esortazione” che, inter alia, serve
anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
• Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.
digitalizzazione, privilegino sempre più l’uso della c.d. firma digitale che è dunque
uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico
consumatore.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 26/05/2023
********************************************
**********************
ITALIA
Fascicolo nº:*******************
Vostro riferimento: ******************
Marchio: Gin & Tonic Festival
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************************
**************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che
forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
funzionamento di franchising.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati
a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per
scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione
di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale;
Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
franchising.
Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
Pagina 3 di 10
per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande
a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e
bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio dell’Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa, manifestazione
    sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data
    16/12/2022 agli indirizzi https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati
    Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze
    quali l’assenza di ‘&’ o la presenza di ‘-‘, cioè ‘gin tonic’ o gin-tonic in spagnolo, o in
    portoghese ‘Gim-tônica’, ecc., oppure l’accento sulla parola ‘FESTIVAL’ che può
    cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso
    significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data
    16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,
    https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival;
    https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL,
    https://www.treccani.it/vocabolario/festival/, https://sproget.dk/lookup?
    SearchableText=festival, ecc.).
  • Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in
    esame, la bevanda alcolica ‘GIN & TONIC’ è diffusamente e storicamente nota come
    uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di
    un’acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1.
    https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2.
    https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3.
    https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni,
    legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite
    aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin
    & tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di
    consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in
    Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in
    materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che
    concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a
    base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di
    bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,
    ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive
    specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.
  • Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    Pagina 4 di 10
    1, lettera b), RMUE.
  • Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da
    una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1.
    https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2.
    https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3.
    https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4.
    https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel
    suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha
    un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
    prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di capacità distintiva) con altre
    parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L’Ufficio ha
    accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
  2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su
    Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre
    imprese che utilizzano il segno “Gin & Tonic Festival” per contraddistinguere servizi della
    medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
    e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
  3. Non vi è alcun motivo per cui un’impresa concorrente debba usare un segno identico
    a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall’Ufficio
    si riferisce al richiedente.
  4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
    è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
    nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
    europeo.
  5. La richiedente rivendica l’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso del segno ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
    documenti a sostegno.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    Pagina 5 di 10
    di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Pubblico di riferimento
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
    (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
    l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
    impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione europea in
    quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le
    lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i
    consumatori di una di queste lingue all’interno dell’UE, è sufficiente per escluderlo dalla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    Pagina 6 di 10
    Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Gin & Tonic Festival” in relazione
    ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all’organizzazione, promozione,
    gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,
    individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica
    nota come ‘gin tonic’.
    Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi
    sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo
    insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e
    tonic (acqua tonica)”. Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi
    pacifico.
    Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
    prodotti o servizi, associano la parola non distintiva “Festival” ad altre, anche comuni, e
    risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad
    alcune registrazioni di MUE analoghe.
    L’Ufficio dissente. L’affermazione del richiedente “tutti i segni distintivi che fanno riferimento
    ad un “Festival”, inteso come un evento a tema” è troppo ampia, generalizzata ed infondata
    per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente
    ‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate
    dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma
    che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,
    come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –
    MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.
    Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
    nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti
    nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio
    si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o
    più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
    richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
    e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
    Pagina 7 di 10
    Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro
    concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un
    marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il
    marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
    La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
    (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche
    dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di
    soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo
    link:
    Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
    carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da
    parte dei consumatori di riferimento.
    Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere
    l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
    indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
    initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non
    implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come
    segno distintivo dei servizi obiettati.
    Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non
    avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della
    domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
    direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende
    dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi
    precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e
    affini.
    Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa
    riferimento il richiedente.
    Pagina 8 di 10
    In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui
    il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE
    (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che
    ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.
    Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente
    confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di
    parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e
    non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi:
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
    Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
    eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
    dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
    esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
    pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
    attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
    di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
    concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
    pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
    Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
    materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
    Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
    che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
    franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
    Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
    in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
    materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
    costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
    franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
    Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
    consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
    franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
    nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
    Pagina 9 di 10
    assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
    nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
    franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
    funzionamento di franchising.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
    relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
    consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
    realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
    pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
    e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
    ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
    d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
    Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
    scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi
    legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste
    per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici;
    Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo
    culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
    Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
    concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
    club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
    franchising.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
    per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
    bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
    ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
    di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
    bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
    Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e
    bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering;
    Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio
    d’attrezzature da bar; Bar.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
    dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.



Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/05/2023
******************
***********************
********************
ITALIA
Fascicolo nº: *******************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
********************
**********************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da
spalmare a base di latticini.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il
significato seguente: ricotta
Il suddetto significato del termine «RICOTA’», contenuto nel marchio, è supportato dal
seguente dizionario.
RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023
all’indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all’italiano: dall´italiano ricotta
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante
alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino
alla lettera “A” e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti
obbiettati.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
Pagina 3 di 3
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018808599 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI

Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/05/2023
****************************************
***********************

ITALIA
Fascicolo nº: *******************************
Vostro riferimento:
Marchio: Italia Eventi Group
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:**********************************
************************************
*****************************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali;
Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi
promozionali; Direzione di eventi commerciali.

Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l’affitto di proprietà commerciali.
Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.
Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande
per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto
d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;
Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;
Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;
Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e
sedie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la
    protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica
    italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
    Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://www.treccani.it/vocabolario/evento,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
  • Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i
    consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla
    giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini
    «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico
    di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della
    lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group
    (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente
    come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
    azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di
    avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza,
    convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò
    collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e
    consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe
    35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    relativa a natura e origine geografica dei servizi.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell’informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023
******************
V*************
*******************
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
*****************
*****************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 02/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 4
Classe 31 Tartufi freschi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese
attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi
Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di
tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengo
tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la
qualità e l’origine geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo
della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il
segno di carattere distintivo. Il termine ‘TUSCANY’ è di dimensioni molto più grandi rispetto
al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta
l’attenzione del consumatore. Sotto il termine ‘TUSCANY’ vi è il termine ‘TRUFFLES’.
Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e
non distintivo tra i prodotti rivendicati è l’origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui
tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale
in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
Pagina 3 di 4
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018791182 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
Classe 31 Tartufi freschi.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati
principalmente a base di ortaggi.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo

LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese
significa “legame”.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/04/2023
**************
********************
*****************
ITALIA
Fascicolo nº: **********************
Vostro riferimento:
Marchio: LIEN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ********************
************
***********************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);
Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di
contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di
gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e
valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

L’obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le
modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti:
Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi
(avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e
rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà
intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti
d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà
intellettuale.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e
    giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
    segno il significato di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in
    attesa dell’estinzione di un debito”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
    inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary
    all’indirizzohttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien,
    https://www.wordreference.com/enit/lien).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e
    giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni
    altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e
    l’oggetto dei servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. “LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale:
    Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, “LIEN” in francese
    significa “legame”. Infine, l’attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla
    proprietà intellettuale.
  2. L’Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla
    domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
  3. Come giustamente evidenziato dall’Ufficio, la parola “LIEN”, peraltro non di uso
    comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad
    ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla
    proprietà intellettuale, il concetto di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di
    un altro in attesa dell’estinzione di un debito”, espresso dal marchio, non è una
    caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa
    essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non
    si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio “LIEN” e dei servizi
    giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si
    può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente
    riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi
    rivendicati è di tipo gestionale e amministratico.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 5
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Il richiedente sostiene che il segno sia l’acronimo di alcune parole e abbia un altro significato
    in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori
    dell’UE. Tuttavia, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai
    sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
    comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
    esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
    non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
    dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
    in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
    § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
    inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
    Pagina 4 di 5
    dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “LIEN” in relazione ai servizi
    rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell’ambito della proprietà
    intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di
    possesso sulla proprietà altrui sino all’estinzione di un debito. Il richiedente non ha
    argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco
    rispetto ai servizi oggetto di obiezione.
    L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “LIEN” in inglese significa diritto
    di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell’estinzione di un debito,
    come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico.
    Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la
    registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e
    che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia,
    come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica
    dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente
    essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell’interesse generale
    sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o
    indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla
    sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
    § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche
    riconosciuto dal richiedente, l’ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà
    intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente
    rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato
    provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi.
    Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del
    segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere
    descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che
    il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i
    prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere
    utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o
    caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14,
    TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
    Come l’Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di
    obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e
    giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45,
    come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS”, n. 014888911
    CLAIMXPERIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc.
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
    registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
    competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
    registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
    della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
    09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    Pagina 5 di 5
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente.
    Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
    nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno
    in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio si evolvono
    nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci
    o più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
    richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
    e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018784586 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023
*************************
****************
*****************
*************
Fascicolo nº: ******************+
Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
Marchio: GLASSCORD
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************
********************
***********
***************
I. Sintesi dei fatti
In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
inquinamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
• Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
• Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
data 09/12/2022.
https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Michele M. BENEDETTI – ALOISI




Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023
*********************************
*******************************************
************************************
**********************
Fascicolo nº: ********************************
Vostro riferimento: aulire
Marchio: AULIRE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************
****************************************
*********************
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
    servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo,
    profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
    Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
    segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta
    che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce
    verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del
    consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
  2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso
    ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
    non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due
    secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
    descrittivo.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti
    obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
    cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
    lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
    il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
    L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa
    ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico.
    Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
    relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
    spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e
    inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
    L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal
    richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
    italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in
    poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
    prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
    forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei
    più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
    D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
    erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
    essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
    dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in
    opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
    (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-
    Pagina 5 di 10
    aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
    “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/).
    Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
    un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
    registrazione.
    La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
    parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
    nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
    essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
    Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
    tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
    Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
    consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
    non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
    carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
    sia solo poetico e non attuale.
    Pagina 6 di 10
    Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
    prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto
    tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
    letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
    pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
    termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
    che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
    possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei
    propri prodotti.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
    ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
    Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
    industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
    ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
    profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
    detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
    detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
    schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
    medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
    Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
    detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
    [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
    personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
    corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
    Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
    medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
    l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
    imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
    corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
    cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
    impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
    personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
    deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
    sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
    Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
    preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
    Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
    [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
    [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
    idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
    [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
    abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
    abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

    autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
    Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
    decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
    contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
    Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
    sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
    Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
    le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
    per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
    Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
    per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
    Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
    sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
    Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
    labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
    lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
    il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
    viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
    per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
    ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
    schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
    Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
    [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
    occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
    delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
    le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
    protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
    Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
    della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
    la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
    Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
    bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
    corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
    Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
    capelli e il cuoio capelluto.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
    Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
    Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
    fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
    preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
    in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
    gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
    Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;
    Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre
    Pagina 8 di 10
    preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e
    semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
    semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
    stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
    semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
    Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o
    semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
    grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
    per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
    Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
    semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
    preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
    semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
    Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
    imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
    o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
    elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
    ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
    orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
    orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
    genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
    contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
    platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
    Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
    relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
    meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
    meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
    non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
    placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
    da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
    Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
    incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
    semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
    [bigiotteria].
    Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
    casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
    multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
    Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
    tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
    clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
    a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
    maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
    tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
    preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
    a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
    coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
    pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
    portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
    Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
    Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
    Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
    Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
    portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
    chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per
    chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
    Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
    [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
    sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
    ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
    [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
    Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
    seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
    lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
    Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
    sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
    casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
    Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
    abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
    per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
    lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
    Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
    abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
    donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
    Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
    Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
    tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
    Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
    donna.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.




MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

*************************
*******************
*********************
****************
Fascicolo nº: *********************
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************

***************

*******************
*****************
I. Sintesi dei fatti
In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di
ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in
ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in
porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine
[statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    «caratteristiche siciliane».
  • Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti
    definizioni del dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/
    https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice
    messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine
    siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere
    all’irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono
    essere sintetizzate come segue:
  1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a
    Sicilia.
  2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    1.
    Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi
    tipicamente siciliani, in Sicilia, che l’Ufficio ritiene sostiene l’argomentazione dell’Ufficio
    secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.
    2.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    Pagina 3 di 3
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018684284 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2023
AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.
Via dell’Angelo Custode, 11/6
I-40141 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: 018685500
Vostro riferimento: S216.EM.4.01
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.
Via Armando Pica, 310
I-41126 MODENA (MO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio
oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.
In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con
comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle
argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo,
integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e
privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;
Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici
per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per
ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla
lavanda; Acqua di lavanda.

Pagina 2 di 7
Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate.
Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per
l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati
dietetici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato
    seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui
    si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio
    Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato
    supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022
    all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e
    https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena,
    https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda,
    https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias,
    https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl,
    https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’
    è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e
    analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà
    inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici,
    profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di
    Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a
    base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della
    provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il
    componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di
    Modena) dei prodotti.
  • Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati
    sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati
    estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp,
    https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM,
    https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
  • La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota,
    tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura
    (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022
    sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-
    La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
    https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/,
    https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/,
    https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/,
    https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/).
    Pagina 3 di 7
  • Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della
    spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico
    semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda,
    notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione,
    ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè
    composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati,
    consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità
    distintiva sufficiente per la registrazione.
  2. La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che
    potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non
    tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e
    concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente
    chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
  3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere,
    né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole
    affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con
    i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa
    farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,
    prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza
    della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il
    pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in
    oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo
    interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto
    LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA
    DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità
    distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto
    accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.
    Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)
    non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia
    Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le
    regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono
    piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.
    Pagina 4 di 7
  4. L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte
    descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda
    armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme
    armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale
    rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è
    descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano
    concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di
    forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
  5. L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso
    associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a
    componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel
    caso di specie (è acclusa una lista).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Pagina 5 di 7
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione
    ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per
    l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la
    lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di
    Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia
    descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di
    obiezione.
    Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo
    complesso.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche
    stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico
    di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
    cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena,
    capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.
    Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di
    profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.
    L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le
    persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la
    loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel
    determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda,
    e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e
    proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e
    ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in
    concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine
    geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base
    alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che
    non viene rintracciata nel segno.
    Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena
    come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come
    l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il
    richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia,
    da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale
    probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul
    territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte
    del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non
    può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il
    contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura
    della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
    Pagina 6 di 7
    riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno,
    in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un
    ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.
    ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
    come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che
    evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non
    condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di
    detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
    distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
    attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
    Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
    Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
    decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme,
    conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata
    dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe
    compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che
    proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico
    di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso
    né aggiungono elementi distintivi.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia
    perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n.
    018604878 “IRIS”,
    n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente
    “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n.
    005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un
    aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175
    , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n.
    003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
    decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    Pagina 7 di 7
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre,
    laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici
    differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/01/2023
GIAMBROCONO & C. S.P.A.
Via Rosolino Pilo, 19/b
I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018377902
Vostro riferimento: EC6475EB/op
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD
Via Michelino, 59
I-40127 Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto
contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,
in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;
Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;
Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento
(tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;
Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per
l’imballaggio.
Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing
industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;
Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività
promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di
promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione
di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento
su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di
accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
(ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di
accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
    fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella
    lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi
    https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e
    https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
    semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
    un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il
    pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e
    motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
    Pagina 3 di 7
    costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
    consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
    uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale
    per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di
    mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione
    elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad
    oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per
    ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione
    sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
  • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
    senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
    pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
    minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
    senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
    L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
    preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
    ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
    25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
    § 67).
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
    rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente
    essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio
    determinato, e non in astratto.
  2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
    Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
    precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa
    ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
  3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia
    o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai
    prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
  4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
    significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
    che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta
    con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono
    ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
  5. L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del
    richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte
    verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore
    di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non
    discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.
    Pagina 4 di 7
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata
    sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua
    italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in
    considerazione né affrontate dall’Ufficio.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
    alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
    ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
    alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
    successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
    ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
    rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
    EU:C:2004:258, § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
    attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
    EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
    Pagina 5 di 7
    modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i
    prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine
    commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e
    03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
    L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
    della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
    caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
    sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
    il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
    insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
    L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
    «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
    servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
    valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
    360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
    richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
    indicato, che è dunque incontestato.
    Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
    sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
    oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
    le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
    registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
    sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
    sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
    l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
    l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
    significato del segno contestato come indicato.
    Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
    accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
    necessariamente descrittivi.
    Pagina 6 di 7
    Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
    intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
    viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
    trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
    significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
    Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
    percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
    Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
    dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
    essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
    che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
    informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
    Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
    informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
    fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
    EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
    informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
    e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
    caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
    Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
    Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
    che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
    BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
    questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
    questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
    consumatore”.
    Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
    vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
    ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
    ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
    abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
    ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
    l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
    designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
    rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
    informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
    ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
    ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
    Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione
    di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è
    escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della
    sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito
    immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al
    pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.
    Pagina 7 di 7
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914
    , n. 018377906 e n. 018377908
    ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non
    sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi
    elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni
    identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non
    discriminazione.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2022
BOTTI & FERRARI S.p.A.
Via Cappellini, 11
I-20124 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018710527
Vostro riferimento: TAU003MUE
Marchio: AUTOTECNICA MOTORI
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.
Via Augusto Bernardi, 3
I-26041 Casalmaggiore (CR)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12: Motori per veicoli.
Classe 37: Manutenzione e riparazione.
Classe 42: Servizi di progettazione di motori.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
• il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile.
• il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio
è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

seguono (estratti in data 08/08/2022):
https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/
https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/
https://www.treccani.it/vocabolario/motore/
Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI»
semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli
rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica
automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe
37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i
suddetti motori.
• Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non
rende il segno distintivo.
• Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e
servizi.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare
osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due
mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta
al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della
domanda.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
2 /3
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione.




RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/12/2022
Studio G. CASCELLA
Giuseppe Cascella
Corso Matteotti, 30
I-84015 Nocera Superiore (SA)
ITALIA
Fascicolo nº: 018709003
Vostro riferimento:
Marchio: MAISON ADORABLE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Francesco CARILLO
vico Poesia, 16
I-80047 San Giuseppe Vesuviano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE
PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 8
TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria
intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei
prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:
Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;
Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non
tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli
tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO
IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI
PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725
https://www.cnrtl.fr/definition/adorable
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa
molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere
    raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da
    prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da
    qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere;
    Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto;
    Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
    Pagina 3 di 8
    non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso
    personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla
    casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La
    seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale,
    quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere
    utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
    (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da
    letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA
    LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
    (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
    (BIANCHERIA DA TAVOLA).
  2. L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla
    dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili
    al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e
    cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti
    ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere
    utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
    Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di
    colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”.
    L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato
    la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie.
    Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui
    disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È
    chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un
    giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la
    grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una
    ‘MAISON ADORABLE’.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Pagina 4 di 8
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di
    specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo
    complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
    elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
    Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta
    non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura
    ‘MAISON ADORABLE’.
    L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON”
    e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico
    francese.
    Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione.
    Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa
    adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario
    riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata.
    L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
    possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
    necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli
    del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.
    L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi
    significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’
    adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito
    Pagina 5 di 8
    come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono
    questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per
    consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti
    del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live
    richly, EU:T:2005:325, § 84).
    Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi
    quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei
    prodotto e/o servizi.
    Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il
    pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di
    lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere
    considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una
    dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra
    indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
    laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i
    prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed
    accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;
    biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo
    punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono
    veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole.
    La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire
    bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di
    riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
    commerciale del prodotto.
    L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
    elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali
    diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
    questione.
    Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto
    e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente
    riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare
    globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a
    categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
    § 47).
    Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da
    applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti
    obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto
    affermato dal richiedente.
    A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i
    seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili
    in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili
    di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)
    sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio
    contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,
    Pagina 6 di 8
    copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai
    rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA
    DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
    (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA
    DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non
    riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti
    quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione
    l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo
    di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le
    abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,
    ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.
    Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in
    strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti
    propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal
    richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti
    nel caso di specie.
    Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
    carattere distintivo.
    Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
    messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
    imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
    familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.
    Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
    da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
    materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
    NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
    Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
    raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
    BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA);
    BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
    (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
    (BIANCHERIA DA TAVOLA).
    Pagina 7 di 8
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI
    A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.
    Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
    pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti;
    Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli
    di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti;
    Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa
    [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;
    Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni;
    Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole;
    Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];
    Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
    [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;
    Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte
    lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa
    [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta
    [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;
    Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti
    da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;
    Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];
    Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande;
    Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka;
    Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;
    Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al
    tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno;
    Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per
    lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi;
    Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole
    [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute
    [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere
    parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
    Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al
    dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di
    annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento
    e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo
    di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli
    sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi
    di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti
    vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli
    per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di
    vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio
    in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;
    Pagina 8 di 8
    Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al
    dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti;
    Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing;
    Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi
    di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e
    marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite;
    Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di
    franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso
    in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete
    informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di
    vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio
    online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento;
    Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio
    inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti
    di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce
    sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in
    relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per
    lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza
    dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione;
    Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in
    relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria;
    Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad
    accessori per la bellezza dell’uomo.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.



REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 05/12/2022
TMSHELL
Via Liberiana, 17
I-00185 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018707655
Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Cirillo Group S.p.A.
Largo Somalia, 67
I-00191 Roma
ITALIA

I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
descrittivo e privo di carattere distintivo.
Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica
protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381).
L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
sono i seguenti:
Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di
pomodoro.
Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
Crostini; Salse a base di pomodoro.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
ben precisa regione dell’Italia meridionale.
− Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
https://dizionario.internazionale.it/parola/di
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad
uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate;
Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.)
sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa
regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e
perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati
dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente
al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento
percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la
provenienza geografica dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto
a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è
    utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena
    natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,
    Pagina 3 di 7
    pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
    In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto
    rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia
    indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
  2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la
    preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così
    facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla
    quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente
    espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento
    gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
    Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
    stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
    figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
    verosimile o simbolica.
    Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
    prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
    del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
    Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
    descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
    in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
    davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
    cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
    posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
    detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
    utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
  3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
    in oggetto.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Pagina 4 di 7
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34)
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
  4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»
    Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago
    a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
    (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
    non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
    una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
    Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
    italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
    alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
    indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
    La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
    degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
    interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con
    un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
    dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
    percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
    intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
    provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
    di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».
    Pagina 5 di 7
    Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
    vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
    tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
    Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
    valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
    segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
    T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
    BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli
    elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
    destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
    come un marchio.
  5. Sugli elementi figurativi del segno
    Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
    dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
    Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione
    «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
    sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
    e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
    della Puglia.
    L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
    a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
    renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
    distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
    di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
    complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
    volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
    di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
    rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
    In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
    richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
    mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
    acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
    richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
    gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
    di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la
    Pagina 6 di 7
    rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
    pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose
    buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia
    meridionale, ovvero la Puglia.
    Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro
    composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
    renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è
    sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
    segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione
    duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
    alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
    confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
    provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
    «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
    tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia,
    che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
    garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
    registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
    registrabile.
  6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
    determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
    Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
    della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
    simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
    trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
    deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
    domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
    se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
    principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
    Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
    EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
    segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
    decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T
    Pagina 7 di 7
    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
    domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
    003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
    dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
    Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
    positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
    possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
    riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi
    figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
    impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
    marchi n° 004204251 e n° 018640734.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
Piazza San Pietro in Gessate, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018677721
Vostro riferimento:
Marchio: VOCAL CARE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Danila Satragno
Via Montenotte, 19
I-17100 Savona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico
in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/vocal)
Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana
CARE The provision of what is necessary for the health, welfare,
maintenance, and protection of someone or something. (informazioni
estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo
https://www.lexico.com/definition/care)
Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute,
il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto
dei servizi obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
    metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
    esso
  2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
    le performance canore.
  3. La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
  4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
    quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non
    Pagina 3 di 9
    sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
    è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
    recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
    fa riferimento a varie sentenze.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
    registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
    quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
    della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è
    evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
    lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal
    Pagina 4 di 9
    consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
    complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
    italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
    dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
    dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
    primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
    riferimento.
    4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
    descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
    pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
    essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
    descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
    disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
    base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
    registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
    Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
    manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
    T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
    attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
    attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
    utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
    affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
    più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
    machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
    3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
    costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
    applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità
    alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata
    esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se
    del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
    uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
    dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
    sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
    direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
    origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
    riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
    la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
    sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
    intrinseca né acquisita del segno.
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
    del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,

    RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
    A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il
    31.08.2022.
    Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
    • Wikipedia.pdf
    • Art. metodo.pdf
    • testimonial.pdf
    • testimonianza.pdf
    • Copertine libri.pdf
    • sciroppo e spray.pdf
    • I articolo.pdf
    • II articolo.pdf
    • Video.pdf
    • UIBM.pdf
    • Video YT Efrem.pdf
    • Libri estero.pdf
    • Jazz Night.pdf
    • A lezione.pdf
    • Vocal celebrity.pdf
    • Big della musica.pdf
    • Voglio cantare.pdf
    • Stonati.pdf
    • Eurovision.pdf
    • Segreti Satragno.pdf
    • Alpago.pdf
    • Appuntamenti.pdf
    • Satragno manager.pdf
    • Satragno compl.pdf
    • Artisi festival.pdf
    • Artisi Tributo.pdf
    • Artisi Radio.pdf
    • Cena in jazz.pdf
    • Alda’s song.pdf
    • Nnuova sede.pdf
    • Artisi Summer.pdf
    • 1a classe VC.pdf
    • OneDay.pdf
    • Nostalgia.pdf
    • Loano.pdf
    • Daniel Posniak.pdf
    • Scuola Albenga.pdf
    • apre Sanremo.pdf
    • Metodo VC.pdf
    Pagina 6 di 9
    • MASTER.pdf
    • VC Loano.pdf
    • CORSI VC.pdf
    • LO e MI novità.pdf
    • Appuntamenti BL.pdf
    • Vocal MN.pdf
    • Casa musica.pdf
    • SV accademia.pdf
    • Talenti.pdf
    • Strade illegali.pdf
    • Chicago Popular.pdf
    • Fresno24.pdf
    • The Voice DE.pdf
    • Congresso RA.pdf
    • PEVOC14.pdf
    • Sito int.pdf
    • VC Google.pdf
    Le summenzionate prove riguardano:
    • Vari articoli di riviste e giornali,
    • la pagina Wikipedia della richiedente;
    • testimonianze dei clienti della richiedente
    • vari video pubblicati su Youtube
    • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di
    Amazon
    • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
    • articoli di testate online
    • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
    • links Amazon
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla
    registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
    nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
    marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
    un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
    sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
    considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a
    d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
    liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
    a favore di un solo operatore economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
    pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
    una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di
    un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
    essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
    percentuali determinate […].
    Pagina 7 di 9
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
    essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
    quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
    dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
    percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
    un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
    ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
    che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
    è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
    quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
    servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
    percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
    questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni
    professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
    distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
    aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
    EU:T:2013:40, § 74).
    Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
    peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
    indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro
    prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
    Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
    rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
    della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale
    dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
    altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
    Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il
    carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
    trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
    segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
    riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
    servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
    Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
    Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
    Valutazione delle prove
    Pagina 8 di 9
    La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno
    al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
    e vita professionale della richiedente.
    Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
    successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
    non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa
    relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
    Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
    per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
    rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
    territorio di riferimento.
    Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
    piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
    esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
    modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
    imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
    Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
    riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
    un’impresa determinata.
    Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
    RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
    stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
    un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
    riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
    richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
    duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
    Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
    La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
    differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
    Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
    e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
    Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
    domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo
    nei paesi indicati.
    Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
    inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
    29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
    § 30).
    Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
    consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
    acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
    notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
    al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
    prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
    commerciale ben precisa.
    La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
    dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in
    Pagina 9 di 9
    virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
    determinata impresa.
    La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
    essere respinta.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è
    respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
    Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
    Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
    di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
    professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera pres




AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/11/2022
Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018720284
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Cosmetici.
Classe 25 Abbigliamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al
    segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai
    riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da
    https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;
    https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,
    affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
    non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei
    prodotti.
  • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il
    termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di
    carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.
    https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.
    https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3.
    https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.
    https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
  • Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una
    grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva
    non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e
    incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo
    veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli
    elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    Pagina 3 di 3
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/11/2022
UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI
S.R.L. m.t.a
Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12
I-61122 Pesaro
ITALIA
Fascicolo nº: 018714285
Vostro riferimento: R-09/22
Marchio: VR EQUIPMENT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Valentino Rossi
Strada Pirano, 83
I-61010 Tavullia (PU)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori
elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende
elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a
cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per
ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per
servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

Pagina 2 di 11
risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del
calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di
intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di
navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione
satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi
d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione
navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e
impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi
elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici
di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici;
Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e
strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di
chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;
Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS
[Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi;
Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la
generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas;
Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione
delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la
registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la
respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi
per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati;
Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le
distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per
uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto
subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per
computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati
manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per
occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e
strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da
remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori
antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte
Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da
utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere
l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];
Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di
segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti
di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici
per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature
protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli
[apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali;
Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;
Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte
d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi
di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale;
Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi
elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;
Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse
quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari;
Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;
Pagina 3 di 11
Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine
stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi
[podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali
che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers
per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi
[apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono
per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la
sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per
telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette
elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di
immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie;
Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente;
Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti
salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni
cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di
realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti
per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il
supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo;
Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o
meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di
protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori
[elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche;
Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali;
Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico;
Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up;
Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti
per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti;
Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria;
Pagina 4 di 11
Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non
per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;
Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con
altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici;
Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video
portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per
computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole;
Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali
per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo;
Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport;
Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per
pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile
solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer,
scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers;
Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche
[scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];
Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione
[elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori
contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per
veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti
di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti;
Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori;
Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale
di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner
[apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a
circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione;
Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio;
Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di
parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il
controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi
per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili;
Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer,
registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di
criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar;
Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers;
Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale;
Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti
meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili;
Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti
a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per
dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e
smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni
cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer;
Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili;
Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi
touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere
magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball
[periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors
Pagina 5 di 11
[elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione
per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di
protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità
periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole
amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi;
Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per
veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;
Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi
informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,
borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria,
gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software
scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer
e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile
per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;
Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di
intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad
ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e
la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,
overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali
online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di
dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili
e beni non fungibili basati su blockchain.
Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;
Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti
vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle
per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con
rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non
sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri;
Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di
pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per
animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle
per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni
in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare
neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per
valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita;
Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per
vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle;
Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette
ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute
Pagina 6 di 11
impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento,
ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da
bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di
abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non
di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria
personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima];
Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte;
Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche;
Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini;
Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole;
Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta
[abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule;
Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento],
non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da
bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte
lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima];
Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento];
Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane
[foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette;
Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli
[indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a
manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici
per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti
confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta;
Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings
[pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;
Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere;
Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a
pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima];
Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti;
Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce
[indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama;
Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di
calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni;
Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;
Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con
suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia;
Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli
[indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];
Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per
calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè;
Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi;
Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come
Pagina 7 di 11
copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime
[maglieria].
Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,
abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori
da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,
ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,
mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:
Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in
banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione
commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di
programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli
affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità;
Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni;
Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario;
Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche
degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni
e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli
sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi
commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di
influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di
terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di
terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini
promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;
Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite;
Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer;
Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca
di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di
pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di
approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre
imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di
contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza
competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne
stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla
creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari;
Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di
affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.
Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento,
cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature
sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non
scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei
seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar,
Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non
scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e
Pagina 8 di 11
giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso
varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero
fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di
videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti
virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o
intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con
streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di
intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione,
pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di
intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione];
Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive;
Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in
materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;
Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per
addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di
competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;
Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di
spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi
sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di
convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione
di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti
[divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;
Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per
scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri
e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films
su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini
fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del
benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione
fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout,
non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di
messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di
video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi,
non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di
parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport
elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;
Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di
bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero
conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del
know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività
sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette;
Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili
utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
Pagina 9 di 11
collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili,
token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo
di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione,
invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di
transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di
software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non
fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la
modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay
digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e
ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali
promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di
videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;
Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti
grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;
Conduzione di studi di progetti tecnici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti
necessari per la realtà virtuale’.
• https://www.lexico.com/definition/vr
https://www.lexico.com/definition/equipment
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la
riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;
lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali
scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,
cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,
giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi
virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da
montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per
cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per
esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali;
costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti
contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono
‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere
utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà
virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc…
Pagina 10 di 11
• Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio
in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria,
occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online;
organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di
approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre
imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento,
ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e
non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono
online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di
attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i
servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software
non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio,
ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili,
token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali;
software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di
disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e
skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti
virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di
progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione,
vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà
virtuale’.
• Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’,
o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi;
servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’
possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il
tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei
servizi.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza,
nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Pagina 11 di 11
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas




CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

L’opponente “CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT”, che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.

La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).

Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
   
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 474 863 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
  3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.    

MOTIVAZIONI

In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.

Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.

Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.

I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza  del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
 

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

       
      

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili.  Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

·    Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3 e 5;

·    Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

·    Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione

Paola ZUMBO María Clara  IBÁÑEZ FIORILLO    Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.