ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
art. 217 Codice Proprietà Industriale
1. Il Consiglio dell’ordine:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207;
h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
p-bis) provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti (1).
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 117 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016