ANTISPORCO: marchio rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 06.06.2022

Il marchio ANTISPORCO è stato rifiutato in quanto relativo a prodotti che combattono lo sporco, quindi ritenuto descrittivo, perché descrive in modo evidente la funzione di tali prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/06/2022
MARBEC S.R.L.
VIA CROCE ROSSA 5/I
I-51037 MONTALE (PT)
ITALIA
Fascicolo nº: 018575415
Vostro riferimento:
Marchio: ANTISPORCO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: MARBEC S.R.L.
VIA CROCE ROSSA 5/I
I-51037 MONTALE (PT)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 16/11/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
In sintesi, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti combatterebbero la sporcizia, e, pertanto, il segno
descrive la funzione del prodotto.
Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea
n. 018575415 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67,RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Mary DESMOND
Esaminatrice
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di
seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione
di una domanda di marchio dell’Unione europea –
16/11/2021
https://euipo.europa.eu/copla/document/334vJA